Il decreto di approvazione del Piano assicurativo agricolo 2014 è stato firmato in data 6 dicembre 2013 dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

In merito ai contenuti del Piano assicurativo 2014 sono in particolare da evidenziare i seguenti punti.

Art.1 Produzioni assicurabili – L’elenco delle produzioni assicurabili è rimasto quello del 2013 con l’aggiunta delle “produzioni sotto strutture di protezione” e “produzioni da seme”.

Avversità assicurabili – E’ stato disposto l’inserimento del gelo e brina, insieme all’alluvione e siccità, fra le “avversità catastrofali”. Questo comporta che l’evento gelo nel 2014 può essere coperto unicamente con una polizza multirischio sulle rese.

Strutture aziendali assicurabili – E’ rimasto invariato l’elenco delle strutture aziendali assicurabili rispetto al 2013.

Avversità assicurabili a carico strutture aziendali – E’ stato aggiunto alle avversità assicurabili sulle strutture aziendali l’eccesso di pioggia e l’alluvione, ma in forma facoltativa. Questo significa che la polizza sulle strutture per essere ammissibile alle agevolazioni deve comprendere tutti i rischi dell’elenco (grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia e gelo, anche se per i soli impianti arborei), a cui è possibile, ma non in via obbligatoria, aggiungere la garanzia alluvione.

Produzioni sotto serra – Una delle novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità di assicurare con agevolazione pubblica insieme alle serre anche le colture sottostanti dai danni causati dal crollo delle strutture di protezione derivante da uno degli eventi assicurabili di cui all’art.1, 4.

Fitopatie, infestazioni parassitarie e epizoozie assicurabili – Nulla è cambiato, invece, nell’elenco delle fitopatie, infestazioni parassitarie a carico delle produzioni vegetali e delle epizoozie assicurabili. Quest’ultime sono state però suddivise in “obbligatorie” e “facoltative” in applicazione del disposizione, che prescrive che la copertura del mancato reddito e l’abbattimento forzoso del bestiame sono assicurabili solo nell’ambito di una polizza pluririschio, comprendente tutte le avversità “obbligatorie” per singola specie assicurata (quelle “facoltative” possono essere aggiunte in tutto o in parte).

Art. 3 e 4 Tipologia dei contratti assicurativi ammissibili – La più importante modifica del 2014 è certamente l’ammissione alle agevolazioni unicamente delle polizze pluririschio con almeno tre avversità (art. 3, 2) e delle multirischio sulle rese. Quindi rimangono non ammesse, oltre alle polizze monorischio, la cui esclusione risale al 2013, anche le pluririschio con solo due eventi.

Durata dei contratti – Viene ribadito per il 2014 il principio, fra l’altro previsto anche dalle norme comunitarie, dei dodici mesi di durata massima delle polizze e il riferimento della copertura assicurativa all’anno solare e all’intero ciclo produttivo della coltura o allevamento.

Condizioni di ammissibilità ai contributi – E’ confermato il divieto di stipula di più certificati con compagnie diverse per la medesima tipologia colturale o allevamento nello stesso comune, nonchè l’obbligo di contenere i valori assicurabili delle produzioni vegetali nei limiti della produzione media triennale o dei cinque anni precedenti con esclusione dei due esercizi con la resa maggiore e minore, ovvero nell’ambito dei valori individuati dalle singole Regioni come quantità unitarie massime assicurabili per prodotto/tipologia colturale.

E’ previsto, inoltre, come per il 2013, che nel contratto assicurativo debba essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di eventuali polizze integrative non agevolate, che devono però riportare il medesimo contraente delle coperture agevolate.

Polizze per la zootecnia – Rimangono sperimentali le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi; questo significa che il contributo è calcolato sul prezzo pagato della polizza e non sul parametro contributivo. Così come rimane attiva la clausola secondo cui i costi per smaltimento delle carcasse di animali, anche per morti dovute ad altre cause, debbano riguardare tutte i decessi da epizoozie elencate, purché non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali.

Art.5 Contribuzione sui premi assicurativi – In attesa dell’entrata della nuova PAC nel 2015, la campagna assicurativa 2014 sarà attivata come negli anni passati con le risorse nazionali disponibili nel capitolo di spesa relativo al D.Lgs. 102/2004 e con quelle comunitarie provenienti dall’OCM Vino, limitatamente all’assicurazione sull’uva da vino, e dall’ “Health check” per gli altri prodotti.

E’ da tenere presente che la misura del contributo rimane anche per quest’anno determinabile a consuntivo sulla base delle disponibilità di bilancio. Questo significa che non c’è certezza sul pagamento dei contributi nelle percentuali massime stabilite dalla normativa, anche se, per via soprattutto dell’attività delle Organizzazioni agricole, il Ministero è riuscito, anche se con ritardo, a trovare sempre le risorse mancanti, permettendo l’erogazione dei contributi nei limiti massimi consentiti.

Cambiano, però, rispetto alla campagna dell’anno passato le percentuali di contribuzione. Tale scelta nasce con la finalità di dare maggiore sviluppo alle polizze innovative, come le multirischio sulle rese; le nuove percentuali sono:

  • con soglia di danni al 30% fino al 65 % della spesa ammessa in caso di contratti pluririschi con tre eventi, al 70 % per le pluririschi con almeno quattro eventi e all’80 % per le coperture multirischio sulle rese,
  • senza soglia di danno al 50%, riguardo a tali polizze è da ricordare che sono applicabili le disposizioni del D.M. del Mipaaf del 20 aprile 2011 contenente le priorità nella concessione degli aiuti.

[hr]Art.6 Scadenze per sottoscrizione polizze agevolate – Nel 2014 per ottenere le agevolazioni pubbliche è stato posto l’obbligo per le imprese agricole di sottoscrivere le coperture assicurative entro specifici termini, in particolare per le:

  • colture a ciclo autunno primaverile: entro il 31 marzo;
  • colture permanenti: entro il 31 marzo;
  • colture a ciclo primaverili: entro il 30 maggio;
  • colture estive, di secondo raccolto, trapianti: entro il 15 luglio;
  • colture a ciclo autunno invernale: entro il 31 ottobre.

Si tratta di una disposizione nuova, che sicuramente provocherà forti problematiche – fra l’altro non risulta assolutamente chiara l’individuazione della categoria di appartenenza della coltura assicurabile (su questa questione vi è l’impegno del MIPAAF di dare chiarimenti).[hr]