Sulla G.U. n. 178 /11 è stato pubblicato il Decreto legislativo n° 122 del 7 luglio 2011 relativo alle norme minime sul “benessere” dei suini (click >>QUI<< per scaricare il decreto).
Nel rimandare ad una attenta lettura del dispositivo si sottolinea in particolare i seguenti punti:
 
Art.3
Per tutte le aziende di allevamento nuove o ricostruite o adibite a tale impiego – per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003 -mentre a decorrere dal 1° gennaio del 2013 per tutte le aziende in attività:
·        vengono fissate le dimensioni minime – superfici libere – a disposizione per ciascuna tipologia di animale;
·        vengono definite le misure relativa alla – ampiezza massima – delle aperture nel caso di impiego di pavimenti fessurati;
·        la possibilità di accesso permanente a – materiale manipolabile – da parte delle scrofe e delle scrofette;
·        divieto di costruzione o di riconversione di impianti con scrofe e scrofette tenute all’attacco.
 
Art. 5
Viene previsto che qualsiasi persona (responsabile dell’allevamento) debba garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni sul benessere ossia sui requisiti previsti nell’allegato 1 del decreto, ossia:
1) nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi;
2) i suini devono essere tenuti alla luce di un’intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno;
3) i locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:
a) avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente;
b) riposare e alzarsi con movimenti normali;
c) vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie;
4) i suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione, quali ad esempio paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un miscuglio di questi, salvo che il loro uso possa comprometterne la salute e il benessere;
5) i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile;
6) tutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo;
7) a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente;
8) sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l’identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un’alterazione della struttura ossea, ad eccezione:
a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i
primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono
essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza;
b) del mozzamento di una parte della coda;
c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti;
d) dell’apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all’aperto e nel rispetto della normativa nazionale;
9) il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati;
10) tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata ai sensi dell’articolo 5 che disponga di esperienza nell’eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente da parte di un veterinario sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici.
 
PARTE II
Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini
 
A. VERRI
1. I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all’animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 mq.
2. Qualora i recinti siano utilizzati per l’accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 mq e il recinto deve essere libero da ostacoli.
 
B. SCROFE E SCROFETTE
1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.
2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.
3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.
4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.
5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture, quali ad esempio apposite sbarre, destinate a proteggere i lattonzoli.
 
C. LATTONZOLI
1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.
2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.
3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un’età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest’ultima.
4. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età qualora siano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell’introduzione di un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.
 
D. SUINETTI E SUINI ALL’INGRASSO
1. Quando i suini sono tenuti in gruppo occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.
2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. All’atto dei mescolamento, i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.
3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.
4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.
 
Vengono infine definite disposizioni sia per quanto riguarda i criteri con i quali organizzare i controlli che la cadenza dei relativi rapporti ufficiali, inoltre all’articolo 8 viene definito il regime sanzionatorio ed i relativi importi.