La direzione Sanità animale e farmaci veterinari della Regione ha trasmesso la nota allegata relativa al problema della Blue Tongue.
Essa, con riferimento a 2 note ministeriali, fornisce indicazioni in merito alle movimentazioni degli animali sensibili alla BT, alla sorveglianza periodica e alla notifica dei focolai in SIMAN.
La comunicazione trasmette una nota del Ministero della Salute (prot. n. 10022 del 04/04/2025) e una successiva integrazione (prot. n. 10180 dell’8/04/2025) relative alla Bluetongue. Queste note ministeriali chiariscono che l’intero territorio nazionale, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia, è considerato zona omogenea per i sierotipi di Bluetongue circolanti, che al momento sono BTV 1, BTV 3, BTV 4 e BTV 8.
Il documento precisa che, se venisse notificato un nuovo sierotipo di BTV non ancora presente sul territorio nazionale, l’intero territorio nazionale sarebbe considerato infetto anche per quel sierotipo. Ciò implica che potrebbero essere introdotti capi da altri Stati Membri con pari stato sanitario, senza necessità di test o vaccinazione. In questo contesto, le attività di sorveglianza sierologica ed entomologica stabilite per il territorio regionale continueranno, con lo scopo di aggiornare l’elenco dei sierotipi circolanti. Eventuali positività rilevate tramite PCR, sia per sierotipi già noti sia per nuovi sierotipi, dovranno essere notificate in SIMAN (Sistema Informativo Nazionale per le Malattie Animali), ma senza che ciò comporti l’adozione di provvedimenti restrittivi. I focolai dovranno essere aperti in SIMAN solo dopo aver ricevuto l’esito della sierotipizzazione e saranno contestualmente chiusi. Le uniche restrizioni alla movimentazione degli animali saranno applicate esclusivamente ai capi che mostrano sintomi clinici, e tali restrizioni saranno in vigore fino alla remissione dei sintomi, in conformità con l’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/429. Si sottolinea che l’eventuale comparsa di sintomatologia deve essere segnalata al Servizio Veterinario Az.ULSS competente, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 136/2022, soprattutto per la diagnosi differenziale, considerando il rischio di introduzione del virus dell’Afta epizootica.