Finalmente!

All’interno della Legge finanziaria Regionale 2014, approvata dal Consiglio Regionale del Veneto in data 20.03.2014, è stata introdotta una norma (frutto di un emendamento presentato dal Presidente della Commissione Agricoltura, Davide Bendinelli) con cui si disciplina la combustione controllata, sul luogo di produzione, del materiale vegetale residuale derivante da attività agricole.
La norma in questione (contenuta nell’art. 56), al comma 1, stabilisce che

è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini

Al comma 2, si demanda ai Comuni il compito di disciplinare, all’interno dei propri regolamenti di polizia rurale, la combustione di cui sopra.
Il comma 3, detta le disposizioni transitorie nelle more dell’adozione dei regolamenti di polizia rurale, consentendo la combustione controllata alle seguenti condizioni:

  • le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
  • le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
  • le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.