Il Decreto Agricoltura (Decreto n. 63/2024, convertito con Legge n. 101/2024) ha introdotto una radicale modifica circa la modalità di tassazione del reddito derivante da impianti fotovoltaici installati da imprese agricole in connessione con l’attività agricola principale.

Attualmente, la norma fiscale prevede che la produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh annui, rientri nel reddito catastale agrario. Oltre detti limiti, per le ditte individuali e le società semplici, è prevista una tassazione forfettaria: il reddito da assoggettare a Irpef è calcolato applicando ai ricavi rilevanti ai fini IVA un coefficiente del 25%.    La novità riguarda la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici collocati a terra che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2026. In base alla nuova norma, il reddito eccedente la tassazione catastale (che superano i 260.000 kWh/annui) non sarà più calcolato in modo forfettario, ma sulla base di un conto economico (ricavi meno costi specifici), con il conseguente obbligo di tenere una contabilità separata per la produzione di energia. Si verificherà quindi una disparità di trattamento degli impianti installati a terra e entrati in esercizio dal 2026 rispetto a quelli installati su edifici o collocati a terra ma entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2025. Le imprese agricole, per continuare a beneficiare della tassazione forfettaria agevolata, dovranno quindi attivarsi entro il 31 dicembre 2025 per l’attivazione dei nuovi impianti. Si resta in attesa di chiarimenti ufficiali per il trattamento fiscale dell’agrivoltaico.