È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 102 del 12 dicembre 2008 la deliberazione della Giunta Regionale n. 3735 del 2 dicembre 2008, riguardante interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.1 – Sottomisura 1
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del Reg. (CE) 1198/2006, la misura che incentiva gli investimenti nel settore dell’acquacoltura si propone di migliorare la qualità dei prodotti, le condizioni di lavoro e di igiene, la salute dell’uomo e degli animali, nonché di ridurre l’impatto negativo (o accentuare gli effetti positivi) dei processi produttivi sull’ambiente.
Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:
– diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato;
– applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull’ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell’acquacoltura;
– sostegno alle tradizionali attività dell’acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socioeconomico e l’ambiente;
– sostegno per l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
– miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura.
L’area territoriale di attuazione è l’intero territorio regionale e gli interventi ammissibili possono essere:
– costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
– ampliamento e\o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura.
La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione, deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Veneto – U.P. Caccia e Pesca – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE (VE), entro il termine perentorio di 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
I soggetti che possono accedere al finanziamento sono le imprese del settore dell’acquacoltura che occupano meno di 750 persone e realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata a 400.000,00 Euro.
Gli investimenti ammessi a finanziamento beneficiano di un contributo pubblico pari al 40% della spesa ammessa riconosciuta. La partecipazione del beneficiario è pari al restante 60%.

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.3
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al miglioramento del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici, con particolare riguardo alle seguenti operazioni:
– preparazioni dei pesci, quali eviscerazione, decapitazione, affettatura, sfilettatura, trituratura, pelatura, rifilatura, etc.;
– lavatura, pulitura, calibratura, depurazione e sgusciatura dei molluschi bivalvi;
– conservazione, congelamento e confezionamento anche sottovuoto o in atmosfera modificata;
– trasformazione, ovvero processi chimici e/o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, etc., di prodotti freschi,
refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
commercializzazione all’ingrosso dei prodotti ittici.
Anche in questo caso, l’area di attuazione è l’intero territorio regionale.
Gli interventi ammissibili sono:
– costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
– acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
– applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l’uso di energie rinnovabili;
– adeguamento igenico-sanitario delle strutture e degli impianti;
– ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti nonché degli immobili di pertinenza delle strutture di trasformazione e/o commercializzazione.
La domanda di ammissione, completa della relativa documentazione, deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Veneto – U.P. Caccia e Pesca – Via Torino, 110 – 30172 MESTRE (VE), entro il termine perentorio di 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata a 800.000,00 Euro e gli investimenti ammessi a finanziamento beneficiano di un contributo pubblico pari al 40% della spesa ammessa . La partecipazione del beneficiario è pari al restante 60%.