La circolare esplicativa n. 5467 del 19 ottobre 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo chiarisce alcuni aspetti del Decreto n. 7839 del 9 agosto 2018 concernente le modifiche del finanziamento del sostegno accoppiato dell’anno di domanda 2019

In merito a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera c), relativo all’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali (Comuni di Livigno e Campione d’Italia), si prevede che l’Organismo pagatore competente faccia l’istruttoria per la verifica dell’attività agricola svolta.

In relazione all’età minima al parto, per l’ammissibilità agli aiuti accoppiati delle vacche da latte e nutrici, questa viene innalzata da 18 mesi a 20 mesi, riformulando quanto previsto con la circolare AGEA prot. 40467 dell’11 maggio 2018.

In merito all’aiuto previsto per le vacche da latte associate ad un codice di allevamento situato in zone montane (art. 20, comma 5, del DM 7 giugno 2018), si specifica che il parto deve avvenire nelle zone montane e che l’animale deve permanere in tali zone in maniera continuativa, anche in allevamenti montani appartenenti a soggetti diversi, per almeno sei mesi dell’anno di domanda.

Ultimo chiarimento è quello inerente i premi accoppiati per le vacche nutrici iscritte ai piani di controllo dell’IBR (art. 21, comma 3 del DM 7 giugno 2018) che devono rispettare, oltre a questo requisito, anche gli altri già previsti per i premi alle altre vacche nutrici (iscrizione ai libri genealogici, nascita vitello, corretta identificazione e registrazione del vitello ecc.)