Con sentenza n. 10500 del 22.04.2025, la Corte di Cassazione ha sancito un rilevante principio di diritto: nel caso di esercizio del diritto di prelazione, l’affittuario o il confinante che lo eserciti nulla deve, a titolo di provvigione, nei confronti del mediatore.
Questo il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte:
“il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all’art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 […] si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste che siano conformi e inerenti alla causa della vendita; conseguentemente, egli non è tenuto al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorché regolata nello stesso contratto preliminare”. Quindi, tutti coloro che, ricevuto un preliminare ed avendone titolo, decidano di esercitare il diritto di prelazione agraria, non saranno più tenuti al pagamento della provvigione del mediatore, quand’anche quest’ultima sia espressamente menzionata nel preliminare notificato.