Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il D.M. 22 dicembre 2010 concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.
La data di avvio effettivo del Sistri è prorogata di 5 mesi. Difatti, il decreto proroga al 31 maggio 2011 il termine del regime transitorio precedentemente fissato al 31 dicembre 2010 (comma 2 dell’art. 12 del DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni) diretto a verificare la piena funzionalità del sistema. In pratica fino a tale data, al fine di consentire una maggiore familiarità con il Sistri, evitando nello stesso tempo soluzioni di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti, dovranno essere utilizzati ancora i formulari ed i registri di carico e scarico previsti dagli artt. 190 e 193 del d.lgs. 152/06. Di conseguenza slitta di cinque mesi anche l’operatività delle sanzioni previste dall’art. 36 del d.lgs. 205/10 (l’art. 39 del d.lgs. 205/10, difatti, prevede l’applicazione del regime sanzionatorio relativo al Sistri a partire dal giorno successivo al termine fissato dal comma 2 dell’art. 12 del DM 17 dicembre 2009, quindi in relazione alle modifiche introdotte dal DM 28 dicembre 2010, dal 1 giugno 2011).
Il Decreto ministeriale proroga anche il termine per la dichiarazione annuale (il cosiddetto "Mudino"). Infatti slitta dal 31 dicembre 2010 al 30 aprile 2011 il termine entro il quale i produttori di rifiuti devono dichiarare, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico, i rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2010. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti e gestiti dal 1 gennaio 2011 fino al 31 maggio 2011 (periodo non coperto dal Sistri), il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2011.