La legge regionale n.18 del 27/6/16 (collegato alla legge finanziaria regionale del 2016) ha introdotto una novità per quanto riguarda l’obbligo di esercitare per un biennio l’attività agricola prima di potersi dedicare all’agriturismo.
Ha stabilito, infatti, che tale obbligo – da cui sono già esentati coloro che subentrano nella titolarità dell’azienda agrituristica al coniuge o a parenti o affini fini al terzo grado – non debba essere osservato neppure dai giovani – fino ai 40 anni compiuti – che si insedino per la prima volta in agricoltura usufruendo dei finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.