Lo slittamento dell’operatività del Sistri al 3 marzo 2014 per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, anche per quelli con più di dieci dipendenti, e l’alleggerimento del sistema sanzionatorio, almeno per il primo periodo, rappresentano delle positive novità introdotte dal D.L 101/2013. Tuttavia rimangono alcune perplessità sulle difficoltà generali di applicazione del sistema che si auspica possano essere risolte prima della suddetta data.

Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013 il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, che all’articolo 11 riporta alcune norme dirette a semplificare e razionalizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).
Come specificato dal Ministro Orlando in una riunione tenutasi lo scorso 3 settembre, il Ministero dell’Ambiente non ha potuto dare seguito alle proposte scaturite dal tavolo di consultazione delle Organizzazioni imprenditoriali e degli Enti coinvolti nell’attuazione del Sistri presieduto da Ronchi. Ciò in relazione al fatto che la richiesta di una profonda riforma del Sistri non è stata ritenuta compatibile con l’attuale quadro amministrativo e giuridico, con particolare riferimento al contratto sottoscritto con la società esecutrice del sistema di tracciabilità.
Situazione che ha indotto il Ministero a confermare le date precedentemente stabilite per l’operatività del Sistri (DM 27 marzo 2013), modificando nello stesso tempo una serie di criteri attuativi, tra cui:
limitazione dell’applicazione del Sistri ai rifiuti pericolosi;
coinvolgimento al 1 ottobre di un numero limitato di imprese (circa 17.000);
previsione di una serie di semplificazioni da adottarsi in tempi brevi in previsione della data del 3 marzo 2014 in cui tutte le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi dovranno adottare il Sistri.
Se da una parte il Ministero ha inteso dare seguito senza ulteriori rinvii all’attuazione del Sistri, dall’altro, in relazione alle criticità segnalate da parte di tutte le associazioni imprenditoriali e di tutte le imprese che hanno sperimentato il Sistri (criticità purtroppo fino ad ora non validate da nessun organismo ufficiale), ha introdotto un meccanismo di collaudo dell’operatività del sistema, da svolgersi entro il 31 gennaio 2014, che costituirà un momento fondamentale di verifica dell’intero sistema informatico (un eventuale esito negativo del collaudo da parte della specifica Commissione potrebbe portare chiaramente alla decadenza del contratto e quindi ad una nuova fase di gestione del Sistri).
Tornando al D.L. 101/13, il comma 1 del suddetto art. 11 (sostituzione dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabilisce che:
1. sono tenuti ad aderire al Sistri, di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
2. possono aderire al Sistri, di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma;
3. con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al punto 1.
Il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013 per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui al comma 8 dell’art. 212, in relazione a quanto comunicato dallo stesso Ministero dell’ambiente), nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatta salva l’eventuale proroga, descritta successivamente.
Il comma 7 dell’art. 11 stabilisce poi che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si procederà periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti. Tali semplificazioni, secondo quanto disposto nel comma 8, dovranno essere definite entro il 3 marzo 2014, data che comunque può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del MATTM (parallelamente sarà differita la relativa data di operatività del sistri).
Le semplificazioni saranno finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi che verranno dettagliati con apposito decreto.
Al fine di attenuare i problemi derivanti dall’attuazione del Sistri nei primi mesi, il DL 101/13 interviene anche sul sistema sanzionatorio.
Le sanzioni, per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del D.lgs. n. 152/06 comma 3, limitatamente alle informazioni incomplete o inesatte, comma 5 e comma 7 primo periodo (vedi tabella riepilogativa)  commesse fino al 31 marzo 2014, dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014, dai soggetti per i quali il Sistri è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

Articolo 260-bis – Sanzioni relative al Sistri
Comma 3
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta
Comma 5
Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila
Comma 7
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.

Infine, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo, mentre con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro il 31 ottobre 2013, è costituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri.
Le prossime scadenze di nostro interesse riguardano l’emanazione dei decreti diretti ad identificare in dettaglio le categorie soggette al Sistri, a semplificare la gestione del sistema di tracciabilità con particolare riferimento ai produttori iniziali di rifiuti. A tal fine sarà predisposta per il Ministero dell’Ambiente una nota dove sono richiamate le esigenze del settore agricolo (vedi ad esempio recupero degli Accordi di Programma, esclusione delle imprese agricole che producono rifiuti pericolosi in modo saltuario ed occasionale, comprese le fattispecie in cui i rifiuti sono trasportate dalle stesse imprese).
Contemporaneamente occorrerà attendere la conversione in legge del decreto legge 101/13 per avere il nuovo quadro normativo del Sistri (le proposte di semplificazione per il settore agricolo saranno comunque presentate anche in questa fase).
Click QUI per scaricare l’art. 11 del D.L 101

Si segnala che nell’ambito delle disposizioni del decreto legge recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, approvato nel Consiglio dei Ministri del 26 agosto u.s., sono state inserite alcune norme riguardanti il Sistri. In attesa di conoscere i dettagli del provvedimento, si anticipa che il sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà operativo dal primo ottobre 2013 solo per i gestori di rifiuti pericolosi e non anche per i produttori degli stessi.
In particolare il Ministero dell’Ambiente specifica che “il SISTRI sarà operativo dal primo ottobre prossimo per i nuovi produttori, per chi raccoglie, trasporta e tratta i rifiuti pericolosi e anche per enti e imprese che lo vogliano utilizzare su base volontaria mentre per i produttori cosiddetti iniziali, per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Campania, l’inizio dell’operatività sarà il 3 marzo 2014”, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni necessarie a rendere applicabile il sistema alle imprese, non saranno operative.
In merito alle scadenze previste dal decreto legge occorrerà verificare se il trasporto di rifiuti pericolosi effettuati dalla stessa azienda che li ha prodotti, nel rispetto della normativa vigente, rientrerà tra le tipologie la cui data di operatività è fissata al 3 marzo 2014.