Il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti (fai click >>QUI<< per scaricare la comunicazione), in risposta a quesiti posti in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa del settore vitivinicolo.
In particolare, si sottolineano le questioni relative alle caratteristiche dei sottoprodotti per l’uso alternativo e alla registrazione dell’uso dei  solfiti nel processo di produzione del vino.

1. Caratteristiche dei sottoprodotti da destinare ad uso alternativo.
Il Mipaaf chiarisce che, permanendo anche per gli usi alternativi il divieto di sovrappressione dei sottoprodotti, questi ultimi devono possedere  i requisiti minimi previsti dal DM 28 novembre 2008 ovvero a) vinacce: 2,8  litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg; b) fecce di vino: 4  litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità. La quantità di alcool contenuta nei sottoprodotti rispetto al volume di alcool contenuto nel vino deve essere  almeno pari al: 10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta di uve, 7% per il vino bianco DOC, IGT, DOP e IGP, 5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentate o di vino nuovo ancora in fermentazione.
Non sussiste più invece l’onere di dimostrare l’assolvimento di detto obbligo, per cui non è più richiesto l’attestato di assolvimento delle prestazioni viniche che del resto l’ICCQ non rilascerà più. Sarà in sintesi, responsabilità dell’organo di controllo dimostrare un’eventuale violazione.
Si ricorda che la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce è sanzionabile con un’ammenda variabile fra i 15 e i 77 euro/quintale.

2. Registrazione dell’aggiunta di anidride solforosa nel processo di produzione del vino.
A seguito di una specifica richiesta di Confagricoltura, di chiarimento e evidenziazione delle criticità in merito all’obbligo di registrazione dei solfiti, il Mipaaf ribadisce che tale procedura è stata imposta dal Reg. CE n.436/2009 a seguito dell’introduzione  dell’obbligo di indicare i solfiti in etichetta, rimandando di fatto a Bruxelles la responsabilità della determinazione.
Il Mipaaf indica, inoltre, che non è possibile registrare e comunicare annualmente i quantitativi complessivi utilizzati, come aveva richiesto la nostra organizzazione, perché il citato regolamento  impone l’obbligo di comunicare l’operazione  il giorno successivo alla sua realizzazione.
Tuttavia ipotizza la possibilità di autorizzare tempi più lunghi di registrazione, al massimo fino a 30 giorni, nel caso di contabilità informatizzata.
Permane a nostro parere la problematica legata alla modalità di controllo dei quantitativi di anidride solforosa aggiunti a cui il MIPAAF non ha dato risposta.