Come anticipato in precedenti comunicazioni, si informa che la Giunta Regionale ha emanato una nuova Dgr che annulla e sostituisce quella recentemente pubblicata del 3 agosto 2010 n. 2062, con rilevanti modifiche nelle norme che regolano l’utilizzo alternativo dei sottoprodotti dei processi di vinificazione delle uve, alternativo alla distillazione.
Sono interessate dal provvedimento vinacce (bucce, vinaccioli e raspi) che hanno subito esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico e con contenuto minimo di 2,8 di alcool anidro ogni 100 Kg e fecce di vino con minimo 4 litri di alcool anidro per 100 Kg (umidità 45%). Ne sono escluse invece le acque reflue dal lavaggio delle strutture, attrezzature e impianti enologici, ricadenti in altra normativa.

Secondo la norma attuale possono avvalersi di questa disposizione tutti i produttori che trasformano uve prevalentemente provenienti dall’attività di coltivazione dei propri vigneti, di cui abbiano titolo di conduzione, e che ottengano dai suddetti processi di trasformazione una quantità di vino non superiore ai 4.000 Hl e tutti i “produttori” che provvedono alla trasformazione di uve provenienti esclusivamente da vigneti in conduzione propria, in quest’ultimo caso senza limite di produzione di vino.


Si riepilogano di seguito alcuni contenuti importanti della nuova DGR.


L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso su tutti i terreni aziendali condotti dal produttore, come da fascicolo aziendale, coltivati sia a vigneto che a seminativo, senza più il limite di quantitativo per ettaro (precedentemente erano previsti 30 q.li/ha).
Non è ammesso lo spandimento dei sottoprodotti sui terreni interessati dall’applicazione di fanghi e effluenti di allevamento e comunque
– entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
– sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi d’acqua;
– tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola
Di norma, con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate all’appassimento per la produzione dei vini, gli interventi di spandimento sui terreni a vigneto delle fecce e delle vinacce devono concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I produttori che effettuano l’uso agronomico delle fecce e delle vinacce, o che provvedono all’invio di queste ultime agli impianti di trattamento, sono tenuti a presentare Comunicazione alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’Ispettorato per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari – ICQRF, almeno 4 giorni prima del periodo di svolgimento delle operazioni di smaltimento/conferimento e devono conservare ogni Comunicazione negli appositi “Registri ufficiali di cantina”. Sul registro di carico/scarico dovrà essere annotato lo scarico della feccia o della vinaccia, il giorno stesso in cui è effettuata l’operazione. Nella colonna “descrizione” deve essere  riportato, tra l’altro, il riferimento alla comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.
Le comunicazioni devono recare il codice attribuito dall’ICQRF al produttore, copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell’organo che controlla le operazioni di ritiro.

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i produttori che ottengono annualmente un quantitativo di vino o di mosto inferiore a 25 hl.

La Confagricoltura Treviso rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per la predisposizione del modelli, disponibili da lunedì 20 settembre anche scaricandoli dal ns. sito.

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