Il Ministero ha predisposto il DM 23 dicembre 2009 con le specifiche norme nazionali che regolano le indicazioni obbligatorie e facoltative da riportare in etichetta (fai click >>QUI<< per scaricare il decreto).

Indicazioni obbligatorie (artt. 2-5)
Etichette per l’esportazione in PT con normativa non conforme.
L’art.2 riporta le modalità per ottenere la deroga per utilizzare, ai soli fini esportativi, etichette non conformi alla normativa comunitaria ma conformi alla normativa dei Paesi terzi destinatari del vino. Il decreto prevede che i produttori interessati inviino una comunicazione preventiva all’ICQRF competente per il territorio allegando apposita dichiarazione e con 3 copie dell’etichetta.
Indicazione dell’imbottigliatore, produttore, importatore e venditore.
L’art.3 disciplina le modalità per indicare l’imbottigliatore, il produttore, l’importatore ed il venditore in etichetta. Sono elencate tutte le diciture consentite distinguendo il caso in cui l’imbottigliamento avvenga nell’azienda del produttore ed il caso in cui avvenga nella zona di produzione della DOP IGP o nelle sue immediate vicinanze. Si specifica che “imbottigliato dall’azienda agricola” non è più riservato alle aziende che lavorano esclusivamente le proprie uve. Su richiesta di Confagricoltura il DM ha comunque previsto una dicitura che consente di differenziare e valorizzare tale produzione; quando il vino, infatti, è ottenuto esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa, il produttore può riportare  la dicitura “integralmente prodotto” .
L’art. 4 disciplina il caso in cui il nome o la ragione sociale o il comune dell’imbottigliatore contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP possano indurre in confusione circa la reale designazione del prodotto. In tale caso le indicazioni suindicate potrebbero essere sostituite dal codice ICRQF oppure dovranno figurare in caratteri di dimensioni non superiori a 3 mm di altezza e 2 mm di larghezza e comunque non superiori ad un1/4 di quelli della DOP/IGP.
Nel caso in cui l’azienda nella sua denominazione utilizzi le menzioni abbazia, castello, rocca, torre, villa oppure abtei, ansitz, burg, kloster, schlofl e stift (art. 5) essa potrà riportarle in etichetta per designare i vini DOP e IGP a condizione che i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non contengano in tutto o in parte un nome geografico riservato a DOP e IGP diverso da quello utilizzato per designare il vino ottenuto nell’azienda viticola in questione.

Indicazioni facoltative (artt. 6-15)
Uso del nome delle varietà di vite.
L’art. 6 disciplina l’uso delle varietà di vite in etichetta. L’articolo fa riferimento a due allegati con le indicazioni a carico dei vitigni e delle menzioni tradizionali.
L’allegato 1 riporta l’elenco dei vitigni riservati per specifiche DOP (es. Sagrantino di Montefalco), in tal caso il DM specifica che la protezione internazionale è applicata oltre che al nome della DOP nella sua interezza anche al solo nome del vitigno. Ciò significa che il nome del Sagrantino è protetto a livello internazionale come e quanto l’intera DOP “Sagrantino di Montefalco”.
I vitigni elencati nell’allegato 2 parte A e B possono essere usati a livello comunitario per i vini solo per i vini DOP/IGP.  La parte A e B indicano diversi livelli di protezione e tutela del nome del vitigno.
L’allegato 2 parte A, riporta la lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP/IGP e l’elenco dei vini DOP/IGP italiani che possono utilizzarli in etichetta. Questi vitigni possono essere utilizzati solo nelle DOP/IGP italiane indicate nel DM, ad eccezione dei vitigni Alicante Bouschet, Blauburgunder, Blauer Spätburgunder, Spätburgunder, Weißburgunder, Weißer Burgunder e Weissburgunder che possono essere utilizzati anche nelle etichette di DOP/IGP di altri Stati Membri o dei Paesi Terzi a condizione che siano stati autorizzati prima dell’11 maggio 2002. Il Reg. (CE) n.607/2009 nell’allegato XV parte A riporta gli altri Paesi autorizzati a utilizzare il nome della varietà.
Ad esempio il vitigno Albarossa “contiene” il nome della DOP Alba e può figurare in etichetta solo per i vini DOP e IGP italiani provenienti da uve raccolte nelle regioni Liguria e Piemonte.
Il vitigno Alicante Bouschet “contiene” il nome della DOP Alicante (Spagna) e può figurare in etichetta in DOP/IGP italiane (per i vini DOP e IGP provenienti solo da uve raccolte nelle regioni Sardegna, Sicilia e Toscana)  e in DOP/ IGP  di Grecia, Portogallo, Algeria, Tunisia, Usa, Cipro, Sud Africa in quanto autorizzate prima dell’11 maggio 2002.
Per i vitigni riportati nell’allegato 2 parte B il vincolo di utilizzo è meno stringente. Tali vitigni sono contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e possono figurare in etichetta dei vini DOP e IGP di altri Stati Membri o dei Paesi Terzi  che ne richiedono autorizzazione, senza riferimento temporale. Ad oggi, rispetto all’elenco riportato in allegato 2 parte B solo Aglianico, Barbera, Riesling renano e Verdello possono essere utilizzati anche per DOP/IGP di altri Paesi.
Ad esempio il nome del vitigno Brachetto “è contenuto” nel nome della DOP Brachetto d’Acqui e può figurare, in Italia, solo nelle etichette dei vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Piemonte, e, ad oggi, non può essere utilizzato in altri Paesi comunitari e Paesi Terzi.
Il nome del vitigno Aglianico “contenuto” nel nome delle DOP Aglianico del Taburno e Aglianico del Vulture, può essere utilizzato in Italia  per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria e può essere utilizzato anche per i vini DOP/IGP di Grecia e Malta.
Vini Varietali.
L’art. 7 norma l’elenco dei vitigni che possono essere riportati in etichetta per i vini senza DOP/IGP (vini varietali) prodotti in Italia: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay,  Merlot, Sauvignon, Syrah. Il DM chiarisce anche che i vini spumanti, i vini spumanti di qualità ed i vini spumanti di qualità di tipo aromatico possono utilizzare tutte le varietà elencate nel registro nazionale delle varietà di vite  con esclusione delle varietà riportate negli allegati 1 e 2 del DM.
L’art. 8 norma l’uso dei sinonimi delle varietà di viti che possono essere utilizzati in etichetta (allegato 5).
L’art. 9 consente in Italia di riportare in etichetta i termini “vino varietale” a condizione che siano completati dal nome del vitigno e dello Stato membro (ovvero Italia) . Se si indica “Italia” si dovranno omettere le indicazioni obbligatorie di provenienza riportate all’art. 55 del Reg. CE 607/2009 (vino di Italia, prodotto in Italia, prodotto di Italia) per evitare la doppia dicitura in etichetta.
Altre indicazioni facoltative.
L’art. 10 riporta le indicazioni relative al contenuto zuccherino per i vini liquorosi, frizzanti, e frizzanti gassificati per cui è possibile utilizzare le indicazioni: secco, semisecco, abboccato, amabile e dolce.
L’art. 11 definisce le condizioni per l’utilizzo del termine “novello”  per i vini DOP/IGP facendo riferimento al DM 13 luglio 1999 e l’art.12 disciplina l’uso di unità geografiche più ampie o più piccole dell’area di una DOP alle condizioni stabilite dagli specifici disciplinari, dalla normativa generale oltre che dal Reg. (CE) n. 607/2009.
Utilizzo delle bottiglie “sciampagnotte”.
L’art. 13 stabilisce la possibilità di utilizzare le bottiglie di tipo “sciampagnotte” e del tappo a fungo anche per i “vini di frutta”, vini spumanti gassificati, frizzanti e frizzanti gassificati,  per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e per i prodotti che hanno un titolo alcolometrico non superiore a 1.2% vol. La possibilità di utilizzare la sciampagnotta è allargata anche ad altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione per il consumatore circa la vera natura del prodotto.
Menzioni tradizionali.
L’art. 14 fa riferimento all’elenco delle menzioni tradizionali italiane (allegato 6)  a cui si applica una protezione  internazionale valida sia per la singola menzione che per l’intero nome della DOP es la menzione tradizionale “Brunello” è protetta a livello internazionale come e quanto l’intera DOP “Brunello di Montalcino”.
L’art 15, infine norma l’uso delle altre indicazioni veritiere e documentabili che possono figurare in etichetta a condizione che non creino un rischio di confusione nei consumatori. In particolare il DM  stabilisce che tali indicazioni non devono essere costituite o contenere nomi di DOP o IGP, devono essere riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico tradizionali e/o tecnico colturali  e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto, che siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie ed, infine, a condizione che figurino in caratteri  delle stesse dimensioni, indice colorimetrico  e, ad ogni modo, con  caratteri di dimensioni non superiori a 3 mm di altezza e 2 mm di larghezza.