La Commissione Europea ha chiarito alcuni aspetti in merito alle diciture facoltative da inserire nelle etichette dei vini ed in particolare in riferimento alla possibilità, per i produttori di prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta, di riportare sull’etichetta l’informazione “vino varietale” unitamente al nome del paese.

Il primo testo legislativo (atto delegato del Reg. UE 607/2009) sembrava infatti aprire alla possibilità per i vini ottenuti da varietà internazionali di indicare in etichetta solo il Paese nel quale avviene la trasformazione in vino, ma non quello di origine delle uve.

La rettifica adottata invece nei giorni scorsi chiarisce che l’indicazione di origine che accompagna i vini cosiddetti “varietali”, ovvero quelli slegati dal territorio e prodotti con vitigni a diffusione internazionale, come lo Chardonnay o il Merlot, dovrà contenere non solo le informazioni relative al luogo dove è avvenuta la trasformazione ma anche il luogo di origine dell’uva.

La revisione e la rettifica riguardano solo i vini varietali, esclusi quindi i doc e gli IGT che sono per definizione territoriali.