Il Parlamento europeo ha approvato con un’ampia maggioranza (625 voti favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni) la nuova legislazione volta a rafforzare la tutela e il sostegno del settore vitivinicolo dell’Unione europea. Il provvedimento, che ora attende l’adozione formale da parte del Consiglio dell’UE prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce misure mirate ad affrontare le crescenti criticità climatiche, economiche e di mercato che interessano il comparto.

Tra le novità di maggiore rilievo figura la riforma del regime delle autorizzazioni per gli impianti vitati. Viene eliminato il termine del 2045: il sistema sarà prorogato con revisioni decennali, la prima prevista nel 2028, per valutarne l’efficacia. Le autorizzazioni non saranno più legate alla data di rilascio, ma alla campagna di commercializzazione, con scadenza al 31 luglio. Resta confermata la durata triennale per i nuovi impianti, con possibile proroga di 12 mesi in caso di forza maggiore. Per i reimpianti, la durata potrà arrivare fino a otto anni e le nuove regole si applicheranno anche alle autorizzazioni già in essere. Le autorizzazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2025 non saranno soggette a sanzioni in caso di mancato utilizzo, mentre per quelle successive restano previste sanzioni amministrative per evitare fenomeni speculativi. Gli Stati membri potranno inoltre limitare le nuove autorizzazioni fino allo 0% a livello regionale e introdurre restrizioni per vini DOP e IGP o specifiche tipologie.

Importanti aggiornamenti riguardano anche i vini dealcolati e parzialmente dealcolati, segmento in forte espansione. Il termine “analcolico” con indicazione “0,0%” potrà essere utilizzato solo per prodotti con gradazione non superiore allo 0,05% vol. Per i vini con gradazione superiore allo 0,5% vol., ma ridotta di almeno il 30% rispetto all’originale, sarà obbligatoria la dicitura “a ridotto contenuto alcolico”, a garanzia di maggiore trasparenza verso il consumatore.

In materia di etichettatura, i vini destinati esclusivamente all’esportazione saranno esentati dall’obbligo di indicare ingredienti e dichiarazione nutrizionale. Sono inoltre previsti atti delegati per disciplinare l’etichettatura elettronica tramite pittogrammi o simboli. Sul fronte dei finanziamenti, la riforma rafforza il sostegno alla promozione nei Paesi terzi, con un cofinanziamento UE fino al 60% delle spese, cui potrà aggiungersi un’ulteriore copertura nazionale (fino al 30% per le PMI e 20% per le grandi imprese). Viene riconosciuto un ruolo strategico all’enoturismo, con progetti finanziabili per tre anni, rinnovabili fino a nove. In situazioni di crisi, i pagamenti nazionali potranno estendersi anche a vendemmia verde ed estirpazione, con compensazioni fino al 100% della perdita di reddito annua. Introdotto infine un nuovo intervento per la prevenzione delle fitopatie, tra cui la flavescenza dorata, finanziabile fino al 100% dei costi, e la possibilità di aumentare il sostegno all’80% per interventi di ristrutturazione orientati all’adattamento climatico.