Con D.G.R. n° 1232 del 15 luglio 2014 (pubblicata sul B.U.R. Veneto n° 70 del 18.7.2014) la Giunta Regionale del Veneto ha definito le rese produttive dei vigneti nei primi anni dall’impianto o dal sovrainnestro di viti.

A partire dalla vendemmia 2014, la percentuale di produzione massima di uva, ottenuta dalle superfici in coltura specializzata, con riferimento ai primi cicli vegetativi della vite, sia a partire dalla messa a dimora delle barbatelle innestate, delle barbatelle innestate in vasetto, sia a partire dal sovrainnesto, è la seguente:

  • 1° ciclo vegetativo:        0%
  • 2° ciclo vegetativo:      60%
  • 3° ciclo vegetativo:    100%

Le percentuali sopra riportate sono applicabili, in ogni caso, alle uve atte a produrre vini IGT, sono applicabili altresì alle uve atte a produrre vini DOCG/DOC in assenza di diverse indicazioni formulate dai Consorzi di Tutela di ciascuna denominazione di origine riferite ai primi cicli vegetativi della vite per le diverse tipologie di prodotto previste dal relativo disciplinare di produzione.
La D.G.R. n° 1232/2014 abroga le precedenti disposizioni in materia di rese.