Il 17 novembre scorso il Senato ha dato l’ok al Disegno di Legge recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, il cosiddetto testo unico del vino.

Sostanzialmente il testo che la Camera aveva approvato all’unanimità il 21 settembre scorso non è stato modificato dal Senato che ha introdotto solamente due emendamenti di carattere tecnico, il cui impatto non intacca nella sostanza il disegno di legge.

Ripercorriamo alcuni aspetti importanti del testo.

Il testo unico raggruppa tre importanti testi base per il settore: il Dlgs n. 61 del 2010 relativo alla disciplina dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, la Legge n. 82 del 2006 che riguarda le norme di commercializzazione di vini e degli aceti ed il Dlgs n.260 del 2000 che regola il sistema sanzionatorio in vitivinicoltura. Il testo è strutturato in 91 articoli suddiviso in otto sezioni che riguardano tutto l’iter produttivo del vino dalla vigna, alla cantina, alla commercializzazione.

Una novità inedita prevista dal testo è il riconoscimento di vitigno autoctono italiano (art.6) definito come “il vitigno appartenente alla specie Vitiis vinifera di origine esclusivamente italiana presente in aree geograficamente delimitate e il cui uso in etichetta è riservato ai vini DOCG, DOC e IGT”.

Nella sezione dedicata alle pratiche enologiche è introdotta una novità sulla rifermentazione. Si consente – infatti – la fermentazione o rifermentazione fuori dal periodo prescritto a determinate condizioni, e per “particolari vini” individuati dal MIPAAF con specifico provvedimento da far valere su alcune Regioni.

 Vengono apportate talune semplificazioni (art.9) finalizzate alla riduzione delle comunicazioni trasmesse dalla cantina alle amministrazioni (come ad es. all’ufficio territoriale del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari).

Per quanto concerne il sistema della DOP ed IGP un importante elemento di chiarezza per i produttori e consumatori sta nell’etichettatura delle DOP o IGP che riportano due o più vitigni in etichetta. Il testo unico (art.45) impone che le varietà debbano figurare in ordine decrescente e rappresentare ciascuna almeno il 15% del totale.

Per quanto riguarda i registri telematici vitivinicoli il testo unico (art.58) prevede che per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano con il SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considererà assolto con l’inserimento dei dati nel proprio sistema informatico. Si tratta di un’importante semplificazione che alleggerisce e velocizza gli adempimenti per le imprese.

 Il testo contiene altresì il riordino della disciplina dei controlli (artt. 62, 63) in base ai principi di chiarezza della regolamentazione e proporzionalità al rischio riferite nelle disposizioni del D.Lgs. n.5/2012. Prevede quindi l’eliminazione sia delle attività di controllo non necessarie, sia le duplicazioni delle stesse da parte delle amministrazioni competenti. Prevista inoltre l’iscrizione automatica nel sistema di controllo delle DOP o IGP al momento della rivendicazione.

 Una novità per i sistemi di tracciabilità: si consente la stampa dei contrassegni di stato anche alle tipografie autorizzate e si autorizza l’uso di sistemi telematici di controllo e tracciabilità per le DOC ed IGT alternativi alla fascetta che rende possibile l’identificazione di ogni recipiente commercializzato attraverso l’apposizione in chiaro di un “codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti”. Con questa nuova possibilità, che si affianca al lotto e alla fascetta per le DOC, ed è nuova per le IGT, gli operatori del settore auspicano una maggiore accuratezza ed efficienza nei controlli con conseguente riduzione delle frodi.

Per quanto concerne il sistema di certificazione è stato previsto un alleggerimento a carico delle DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 hl per cui sia l’esame chimico fisico sia quello organolettico sono condotti a campione. L’obbligatorietà e sistematicità delle analisi chimico fisiche ed organolettiche sono previste solo per le DOCG; per le DOC con produzione certificata superiore ai 10.000 hl si prevede il controllo chimico fisico a campione e il controllo organolettico obbligatorio. Ad ogni modo è lasciata alla singola DOC l’opzione di confermare anche le disposizioni di controllo attuali se ritenuto più appropriato. Questa modifica rappresenta un alleggerimento delle procedure e del costo della certificazione ma non indebolisce  l’efficacia dei controlli.

Il nuovo impianto sanzionatorio privilegia la possibilità di risoluzioni preventive delle irregolarità  per ridurre al minimo l’instaurarsi di contenziosi. Mediante l’introduzione della fattispecie (art.85) del ravvedimento operoso, strumento nuovo per il settore, si consente ad esempio all’operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata o mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste.

Per l’applicazione del ravvedimento operoso è necessario che l’irregolarità non sia stata già contestata da parte dell’organismo di controllo e che possa essere sanata. L’operatore è tenuto in tal caso a comunicarla all’autorità di controllo e a pagare una percentuale minima della sanzione.

 Alcune considerazioni

Nel complesso Confagricoltura è soddisfatta per il traguardo raggiunto con il testo approvato in Senato e che ora ritornerà alla Camera per l’approvazione finale.

Si tratta di un risultato importantissimo per l’intera filiera e a cui si è giunti grazie al gioco di squadra con le altre organizzazioni di settore e con tutti i gruppi parlamentari, attraverso un confronto costante sul complesso quadro normativo di riferimento.

L’auspicio adesso è che il provvedimento venga valutato dalla Commissione Agricoltura della Camera in tempi rapidi e che possa diventare Legge entro la fine dell’anno.