Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha previsto l’avvio, dal 1° gennaio 2016, del nuovo sistema di “autorizzazioni” per gli impianti viticoli che prevede il rilascio, previa richiesta, di autorizzazioni all’impianto di nuovi vigneti nel limite massimo annuo dell’1% della superficie vitata nazionale.
Al riguardo, si comunica che per il 2016 la superficie messa a disposizione per le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti è pari a 6417,43 ettari, corrispondente all’ 1% della superficie potenziale italiana dichiarata al 31 luglio 2015.

Con il nuovo sistema un’azienda che abbia in programma di accrescere la propria superficie vitata lo potrà fare solo se detiene una autorizzazione assegnata dalla pubblica amministrazione. Le autorizzazioni all’impianto saranno rilasciate in quattro casi: a seguito della partecipazione del richiedente ad un bando pubblico annuale per l’assegnazione di nuovi impianti, nel caso di “conversione di diritti di impianto” (acquisiti prima del 31 dicembre 2015), in caso di reimpianto a seguito di estirpo e in caso di reimpianto anticipato.

Rilascio autorizzazioni di nuovo impianto
Le domande per le autorizzazioni di nuovo impianto potranno essere presentate dal 15 febbraio al 31 marzo in ambito SIAN. L’unico criterio di ammissibilità, almeno per questa prima annualità, è la presenza nel fascicolo aziendale, aggiornato e validato, di una superficie agricola utilizzabile pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione. Sono esclusi dal computo della superficie agricola utilizzabile, i vigneti e le superfici vincolate. Rispetto a quest’ultima fattispecie la circolare non è chiara, Confagricoltura ha chiesto al Mipaaf di esplicitare la procedura per poter inserire nel sistema le superfici vincolate ma trasformabili in vigneto. Entro il 1 giugno le Regioni o la pubblica amministrazione rilasceranno le autorizzazioni ed entro il 10 giugno i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni solo nel caso in cui essa sia inferiore al 50% di quanto richiesto.
Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio.
Si ricorda le autorizzazioni per il nuovo impianto non potranno usufruire del contributo nell’ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni
Le domande per la conversione possono essere presentate telematicamente alla Regione o P.A. in qualsiasi momento prima della data di scadenza del diritto.
Il beneficiario ha tempo fino alla data di scadenza del diritto per utilizzare l’autorizzazione che da esso è stata generata; a meno che, a seguito di delibere regionali apposite, il diritto “non abbia scadenza” allora l’autorizzazione che ne deriva potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2020 ed avrà validità al massimo fino al 31 dicembre 2023.

Rilascio di autorizzazione per reimpianto a seguito di estirpazione
L’estirpazione deve essere comunicata alla Regione o PA entro al fine della campagna entro cui è stata effettuata l’estirpazione (31 luglio di ogni anno) dopodiché, a seguito dell’istruttoria e dei controlli effettuati dalla Regione o P.A. le superfici sono iscritte nel Registro delle superfici estirpate. La registrazione dell’estirpo è la condizione necessaria per richiedere l’autorizzazione per reimpianto.
La domanda di autorizzazione per reimpianto può essere presentata entro la fine della seconda campagna successiva all’estirpazione. La Regione rilascia l’autorizzazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
Il beneficiario ha tre anni di tempo per utilizzare l’autorizzazione a partire dalla data di rilascio. Sono previste procedure semplificate nel caso in cui la superficie da reimpiantare corrisponda alla stessa superficie dove è avvenuta l’estirpazione.

Rilascio di autorizzazione per reimpianto anticipato
In tal caso il produttore deve presentare telematicamente una domanda alla Regione o P.A. corredata da garanzia fideiussoria a garanzia del futuro estirpo. L’ammontare della polizza sarà disciplinato dalle amministrazioni regionali. L’estirpo dovrà avvenire entro al fine del quarto anno successivo all’impianto.
In linea generale le autorizzazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione, per tutti i quattro casi illustrati, saranno iscritte in un Registro informatico pubblico delle autorizzazioni costituito in ambito SIAN che riporterà tutte le informazioni associate alla singola autorizzazione ( tra l’altro: CUAA del soggetto a cui è assegnata, tipologia di autorizzazione, Regione di riferimento, superficie impiantata e superficie residua, inizio e fine validità).
Entro 60 giorni dalla data di impianto, indipendentemente dalla tipologia di autorizzazione, il produttore dovrà comunicare alla Regione competente l’utilizzo dell’autorizzazione che potrà essere anche frazionato nel periodo di validità della stessa.
Ricordiamo infine che l’autorizzazione non può essere trasferita tranne che per eredità a causa di morte del titolare e nei casi di fusione o scissione nei quali il beneficiario non può mantenere la sua personalità giuridica originaria.