Il decreto DM  del MIPAAF n.527 del 30 gennaio 2017  modifica il DM 15 dicembre 2015 n.12272 relativo al sistema di autorizzazioni agli impianti vitati

Con tale provvedimento sono stati inseriti alcuni elementi correttivi all’impianto previsto per le assegnazioni delle autorizzazioni agli impianti vitati.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità:

  • Introduzione di due vincoli: localizzazione regionale delle nuove autorizzazioni e mantenimento del vigneto per almeno 5 anni;
  • attribuzione a tutti i richiedenti di un’autorizzazione per l’impianto di 0,1 ha vitati (nelle Regioni dove la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti il limite di 0,1 ha sarà diminuito);
  • distribuzione della rimanente disponibilità di superficie in duplice modalità:
    • per il 50% seguendo dei criteri di priorità scelti eventualmente a discrezione delle Regioni fra tre indicati dal MIPAAF
    • per il restante 50% con distribuzione pro-rata

I tre criteri di priorità previsti dal MIPAAF sono:

  1. aziende agricole con superficie aziendale “complessiva” compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari (o meno se la regione impone soglie diverse) a condizione che il richiedente al momento della presentazione della domanda conduca una superficie vitata  le cui produzioni sono destinate alla commercializzazione:
  2. aziende viticole che al momento della presentazione della domanda hanno applicato all’intera superficie vitata della propria azienda le norme relative all’agricoltura biologica per almeno cinque anni prima della presentazione della richiesta.
  3. organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo e che soddisfano talune condizioni.

Le Regioni hanno tempo fino al 30 gennaio di ogni anno per comunicare al Ministero la ponderazione attribuita a ciascun criterio (da 0 a 1) o  anche la scelta di non applicare nessuno dei criteri ed assegnare tutta la superficie disponibile pro-rata.

Le Regioni valuteranno ammissibile ciascuna domanda sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Se i criteri scelti sono più di uno sarà stilata una graduatoria  fra i richiedenti  in base al totale dei punti attribuiti in funzione delle priorità riscontrate;  altrimenti, se il criterio scelto è solo uno, si procederà con il metodo “pro rata”.

Per i punti si userà la formula prevista dal Reg. UE n.561/2015 ovvero:

Pt= W1*criterio 1 (1 se si possiede il criterio  o 0 se criterio assente) + W2 * criterio2 + W3 * criterio3.

Dove W1 è il peso attribuito a ciascun criterio.

Esempio: nel caso di una Regione che ha attribuito 0,3 al criterio 1 , 0,6 al criterio 2 e 0,1 al criterio 3, se un’azienda è piccola ma non produce biologico e non lavora terreni confiscati avrà un punteggio di 0,3. Se invece è piccola e bio avrà punteggio di 0,9 quindi sarà più avanti in graduatoria.

Si concederanno le autorizzazioni scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento del numero di ettari disponibili; in caso di domande con lo stesso numero di punti (come nel caso di un solo criterio di priorità) gli ettari saranno assegnati su base proporzionale.

Le aziende con priorità che riceveranno solo una parte degli ettari richiesti  o nulla  parteciperanno per la superficie rimanente alla distribuzione dell’altro 50% della superficie disponibile con il sistema “pro-rata” per tutti i richiedenti.

Inoltre, nel caso in cui le richieste dovessero superare di tre volte  la superficie a disposizione, le Regioni potrebbero applicare un limite massimo di ettari richiedibili per domanda. La scelta sarà fatta dalla Regione  entro dieci giorni dopo la chiusura delle domande.

Si ricorda che con l’entrata in vigore della legge n.238/2016, c.d. Testo Unico del vino, è stato esplicitato all’art.69 il sistema sanzionatorio in merito al mancato utilizzo delle autorizzazioni assegnate.

In via schematica si riportano di seguito le sanzioni previste:

  • 3 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni a disposizione è inferiore del  20% rispetto a quella assegnata;
  • 2 anni di esclusione dalle misure dell’OCM e 1.000 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 20% ma inferiore del  60% rispetto a quella assegnata;
  • 1 anno di esclusione dalle misure dell’OCM e 500 euro/ha se la superficie impiantata nei tre anni è maggiore del 60% ma inferiore del  100% rispetto a quella assegnata

Al produttore che rinuncia all’autorizzazione qualora la superficie assegnata sia superiore al 50% di quella richiesta  è applicata  una sanzione di 500 euro/ha e l’esclusione dalle misure dell’OCM per 2 anni. Tale sanzione, si ricorda non è applicata nel caso in cui la superficie assegnata è inferiore al 50% di quella richiesta e la rinuncia è prevista nei 10 giorni successivi all’assegnazione.

Infine, si ricorda che le domande potranno essere presentate dal 15 febbraio al 31 marzo in modalità telematica in ambito SIAN.