Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle norme della Legge di Bilancio 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 relative a:
- aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni.
1. Imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi
Gli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) possono essere tassati con imposta sostitutiva del 5%.
L’agevolazione si applica:
- agli aumenti corrisposti nel 2026
- derivanti da rinnovi di CCNL firmati negli anni 2024, 2025 o 2026
Non rientrano nell’agevolazione:
- aumenti previsti da contratti aziendali o territoriali (secondo livello).
- Requisito di reddito: per accedere a questa misura, il reddito da lavoro dipendente del 2025 non deve superare i 33.000 euro.
- L’imposta sostitutiva può essere applicata anche alle tranche di aumento pagate nel 2026, anche se stabilite dal contratto negli anni precedenti.
NB Nel settore agricolo, l’agevolazione riguarda gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2024.
Potrebbero rientrare gli eventuali aumenti che dovessero essere riconosciuti a livello nazionale agli operai agricoli, per i quali, come noto, è in corso la trattativa di rinnovo.
2. Imposta sostitutiva del 15% su lavoro notturno, festivo e a turni
È prevista una tassazione agevolata del 15% sulle maggiorazioni o indennità relative a:
- lavoro notturno
- lavoro festivo o nel giorno di riposo
- lavoro a turni
- indennità di reperibilità
L’agevolazione:
- si applica solo se prevista dal CCNL nazionale
- non si applica a indennità stabilite da accordi aziendali o territoriali
- Il beneficio vale fino a 1.500 euro annui per lavoratore.
- Le eventuali somme eccedenti sono tassate con regime ordinario.
- Requisito di reddito: per accedere a questa misura il reddito da lavoro dipendente del 2025 non deve superare i 33.000 euro.
- Sono agevolabili solo le maggiorazioni aggiuntive rispetto alla normale retribuzione.
- Restano quindi esclusi:
- retribuzione ordinaria
- tredicesima e quattordicesima
- straordinari
- TFR
- indennità legate a malattia, maternità o infortunio.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, applica direttamente l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro:
- eventuali redditi da lavoro percepiti nel 2025 presso altri datori di lavoro
- l’eventuale rinuncia all’agevolazione, se la tassazione ordinaria risulta più conveniente.
