Con il regolamento delegato (UE) 2026/252, applicabile dal 7 maggio, la Commissione europea interviene sulla macellazione d’urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, modificando l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e introducendo importanti novità rispetto al quadro precedente.
La principale innovazione riguarda un chiarimento e, di fatto, un ampliamento delle condizioni di ammissibilità: finora la macellazione d’urgenza era consentita solo per animali “per il resto sani” che avessero subito un “incidente” tale da impedirne il trasporto al macello, formulazione che ha generato interpretazioni divergenti tra gli Stati membri. Il nuovo regolamento chiarisce il significato di concetti come “animale per il resto sano” e “incidente”, superando le incertezze che in alcuni casi avevano escluso animali con patologie metaboliche come l’ipocalcemia.
Tra le novità più rilevanti, la Commissione allinea le condizioni per l’utilizzo delle carni da macellazione d’urgenza alle norme che vietano il trasporto di animali non trasportabili per motivi di benessere (regolamento (CE) n. 1/2005). Si apre quindi alla possibilità di destinare al consumo umano anche carni provenienti da animali non trasportabili, purché abbiano superato favorevolmente l’ispezione ante mortem e non vi siano rischi per la salute pubblica.
Si tratta di un cambio di approccio significativo rispetto al passato, quando il mancato trasporto poteva tradursi in eutanasia e scarto della carne anche in assenza di rischi sanitari, con perdite economiche e sprechi. Il nuovo impianto mira a conciliare benessere animale, sicurezza alimentare e utilizzo delle carni, con criteri più uniformi a livello Ue.
Resta centrale il ruolo dell’ispezione ante mortem, confermata come requisito essenziale per valutare l’idoneità al consumo umano. Le nuove disposizioni si applicheranno in tutta l’Unione dal 7 maggio 2026.
