DGR n. 1410 del 15 Ottobre 2015. Differimento del termine per l’adeguamento dei piani agrituristici al turismo rurale.
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e deliberazione n. 883 del 13 luglio 2015.
Conseguentemente alla delibera n. 1410 del 15 Ottobre 2015 (v. allegato), le imprese agrituristiche già riconosciute, che devono adeguare il proprio Piano Agrituristico alla legge regionale n. 28/2012, provvedono alla presentazione, alla Provincia competente per territorio, della Relazione tecnica secondo la modulistica di cui all’allegato C) congiuntamente all’adeguamento al Piano, oppure disgiuntamente da esso se già presentato, e comunque entro il termine massimo del 12 gennaio 2017.
Si precisa che per chi invece dovesse avviare queste attività ex novo e non nell’ambito di una precedente autorizzazione agrituristica, resta l’obbligo di comunicare la richiesta tramite le procedure già in vigore, come da allegato A alla Dgr n. 883 del 13 luglio 2015 (apposita comunicazione per il riconoscimento alla Provincia con allegata relazione tecnica, inoltro tramite SUAP della SCIA, sia per l’autorizzazione comunale che per le autorizzazioni sanitarie).