Il Consiglio Regionale del Veneto nella seduta del 31 luglio 2012 ha approvato la nuova disciplina regionale in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo che abroga la previgente legge regionale n. 9 del 1997 e che riunisce sotto un’unica normativa le attività turistiche, connesse al settore primario, svolte dalle imprese agricole e ittiche.
Ma sono le attività di ittiturismo (ospitalità e somministrazione) e di pescaturismo (imbarco di persone a scopo turistico ricreativo) le vere novità di questa legge, che affianca al concetto di agriturismo tradizionale il cosiddetto «turismo blu» svolto da imprenditori ittici e pescatori professionali, limitato quindi a realtà territoriali specifiche.
Per il settore proprio agrituristico sono stati apportati dei cambiamenti che, anche se non sostanziali, prevedono alcune differenze degne di nota rispetto la legge abrogata, che si riassumono di seguito:
– per l’agriturismo con attività di alloggio fino a sei persone nelle zone di pianura e collina e per l’alloggio e la somministrazione di pasti fino a 10 persone, da parte di aziende in zona montana, non serve il rispetto del requisito della complementarietà dell’attività agrituristica a favore di quella agricola;
– viene chiarito il concetto di stagionalità, che non è inteso in riferimento alle “stagioni” ma come un numero limitato di giornate nell’arco dell’anno solare, anche non continuative;
per l’agriturismo con attività di alloggio, il numero dei bagni minimo passa da 1 ogni 6 posti letto ad 1 ogni 5 posti letto (eccetto quelli già autorizzati).
per l’ospitalità in spazi aperti si passa da 2 bagni fino a 15 persone a 1 bagno ogni 10 persone;
– ai fini della ristorazione per i territori di pianura e collina, si riduce dal 60% al 50% la percentuale minima, in valore, di materia prima fornita dall’azienda agricola. Parallelamente le imprese artigiane alimentari regionali si affiancano alle classiche “altre aziende agricole”, come fornitori della quota restante di prodotti alimentari (oltre quella di libero acquisto che rimane per tutti del 15%). Di conseguenza le percentuali dei prodotti per le precedenti zone non montane sono così modificati: 50% (propria produzione) – 35% (altre az. Agricole e imprese artigiane) – 15% (libero mercato). Per le aziende montane le proporzioni restano invariate come nella precedente legge (25% – 60% – 15%).
– le percentuali di cui sopra si applicano anche agli agriturismi che forniscono spuntini.
– nelle aziende agrituristico-venatorie, i prodotti provenienti dall’esercizio del prelievo venatorio sono considerati, ai fini della percentuale delle materie prime, come propri prodotti aziendali.
– nella somministrazione di pasti sono confermate le vecchie combinazioni di 60 e 80 persone presenti rispettivamente per aperture di 210 e 160 giorni all’anno, ma sarà possibile aumentare il limite autorizzato del 20%. Le modalità sono articolate a seconda che si utilizzi o meno un prodotto proprio tradizionale.
si consente alle cantine vinicole (categoria nuova e diversa rispetto a quelle disciplinate dalla vecchia legge) la somministrazione finalizzata alla promozione e alla vendita del vino prodotto (dalla cantina o nella regione), accompagnata dall’offerta di piatti freddi territoriali, sempre che restino a carattere non prevalente. Quest’attività non è nemmeno soggetta alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Scompare l’elenco degli operatori agrituristici e viene istituito l’elenco delle attività turistiche connesse al settore primario, cui saranno iscritti d’ufficio tutti quelli che hanno comunicato l’avvio di esercizio dell’attività. Un capitolo di legge è dedicato al coordinamento delle attività turistiche, che dovrebbe prevedere un più attivo coinvolgimento degli uffici turistici, comprendendo nelle loro attività d’informazione assistenza e accoglienza turistica, anche il settore primario. Sono specifiche della Provincia le verifiche in merito ai requisiti per l’attività e l’attestazione del riconoscimento e limiti d’esercizio della stessa.
Aumentano i controlli eseguiti Provincia, nella percentuale del 20% minimo all’anno delle aziende iscritte agli elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario; le somme introitate resteranno nelle casse provinciali e destinate alla formazione, informazione dell’attività turistica del settore primario.
Novità anche per gli obblighi degli operatori agrituristici nella comunicazione dei prezzi per l’ospitalità, entro il primo ottobre di ogni anno, che riguarderà solo i prezzi massimi e il cui destinatario non sarà più il Comune ma la Provincia stessa.
Inoltre, aspetto di non poca importanza per le attività di ristorazione e spuntini, oltre all’esposizione al pubblico del menù con i prezzi, di ogni prodotto dovrà esserne specificata la provenienza per categoria (aziendale, di altre aziende agricole o imprese artigiane e altro). Infine vengono inasprite significativamente le sanzioni che, ad esempio, nel caso di reiterazione di alcuni tipi di violazioni per tre volte nell’arco di 36 mesi dalla prima infrazione, hanno come conseguenza la chiusura dell’attività per almeno 2 anni.



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