A partire dal 1 luglio 2017 si applica il contributo ambientale CONOE sugli oli e grassi alimentari esausti.
Sono potenzialmente interessati dall’applicazione di queste disposizioni solo i produttori di oli e grassi animali e vegetali (es. frantoi e caseifici) e i produttori di oli e grassi animali e vegetali esausti (es. agriturismi).

PRODUTTORI DI GRASSI ANIMALI E VEGETALI – es: frantoi

Non sono obbligati alla partecipazione al CONOE.

 Sono obbligati al pagamento al CONOE del contributo ambientale qualora immettano per la prima volta nel mercato nazionale il prodotto, sfuso o confezionato:

per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico)

  1. destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all’esportazione o esportati)
  2. ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli e grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti)

Restano esclusi dall’applicazione del contributo:

  1. gli oli extravergini di oliva (fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del CONOE)
  2. gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva  in  confezioni  di capacità eguale o inferiore a cinque litri
  3. gli oli vegetali diversi dai precedenti in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro
  4. i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità  eguale o inferiore a 500 grammi
  5. gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati
  6. gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole

PRODUTTORI DI GRASSI ANIMALI E VEGETALI ESAUSTI – es: agriturismi

Sono obbligati alla partecipazione al CONOE, anche tramite le organizzazioni professionali agricole.

Confagricoltura si è iscritta nella categoria produttori di oli e grassi animali vegetali esausti per sollevare da questa incombenza le imprese agricole soggette all’obbligo di partecipazione.

Nel caso di un controllo l’adesione al sistema Confagricoltura copre le aziende dall’obbligo di iscrizione al CONOE (si sta valutando con il CONOE la possibilità di creare un sistema di verifica semplificato).

Per quanto riguarda il conferimento, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al CONOE o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi. L’obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

Sul sito del CONOE è disponibile al link http://www.conoe.it/aziende-per-regione-2/ l’elenco delle aziende di raccolta e rigenerazione dei oli e grassi vegetali esausti da contattare in caso di produzione di rifiuti di questo genere.

Per il pagamento del contributo CONOE si distingue fra:

  • Piccoli utilizzatori – sono utilizzatori coloro che rispondono alla definizione di piccola impresa ai sensi della disciplina comunitaria (meno di 50 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro);
  • Grandi utilizzatori – sono utilizzatori che non rientrano nella definizione precedente.