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A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in questi giorni rettifichiamo in parte quanto scritto la settimana scorsa in merito alla deroga relativa alla disciplina sulla determinazione del reddito imponibile degli impianti agroenergetici a seguito della conversione in legge del decreto 26 maggio 2023 n. 56 (decreto bollette).

La deroga si riferisce alla componente dell’energia ceduta compresa all’interno della tariffa onnicomprensiva. Ciò significa che va applicata esclusivamente agli impianti di biogas e non anche fotovoltaico. Ricordiamo che la disposizione in esame prevede che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella determinazione del reddito imponibile in questione, la componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica – che è stabilito dall’ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – e un valore di 120 euro al MegaWatt/ora.