Si informa che è stato pubblicato nella G.U. del 18 novembre 2014 il DM 6 novembre 2014 sulla rimodulazione volontaria degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 145/2013 convertito nella L. 9/2014 “Destinazione Italia”.

Si ricorda che la legge n. 9/14 pone i possessori di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche che percepiscono incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive di energia rinnovabile, di fronte alla scelta di:
continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, rinunciando però alla possibilità di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante; oppure di optare per una riduzione dell’incentivo spettante a fronte di una maggiorazione di sette anni del periodo residuo di incentivazione.

In tale contesto il decreto stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l’estensione del periodo di incentivazione di 7 anni (nell’allegato 1 del decreto è riportata la formula che permette di calcolare la riduzione degli incentivi).

I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per la rimodulazione dovranno inoltrare la relativa richiesta al GSE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 Febbraio 2015), secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data (19 dicembre 2014).

Anche in relazione alle modalità definite dal GSE verranno fornite specifiche indicazioni operative in relazione all’opportunità o meno di aderire alla rimodulazione volontaria.

Allegati