In tema di tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, segnaliamo la risoluzione n° 86/E dell’Agenzia delle Entrate del 15 ottobre 2015.

L’agenzia, rispondendo ad un interpello presentato da una Società Agricola Srl, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di poco inferiore a 1 MW, precisa che la tassazione forfettaria (secondo la quale il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA il coefficiente di redditività del 25%) è applicabile soltanto dalle aziende che rispettano i requisiti di connessione con l’attività agricola richiamati dalla circolare n° 32/E del 2009, e cioè:
1.    La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
2.    La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
a.    la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
b.    il volume di affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume di affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW.
Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
c.    entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola
L’Agenzia ricorda che, qualora l’azienda non rispetti almeno uno dei limiti di cui al punto 2, lettera a), b), c), il reddito va determinato secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa contrapponendo i relativi costi e ricavi.
La risoluzione è interessante anche perché riassume in modo chiaro l’iter della tassazione della vendita di energia da fotovoltaico dal 2006 ad oggi.
Per quanto riguarda la disciplina transitoria per gli anni 2014 e 2015, introdotta dall’articolo 22, comma 1 – bis del D.L. 66/2014, che ha circoscritto la tassazione forfettaria alla sola produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 KWh/anno, siamo lieti di informarvi che la stessa – secondo la bozza di testo della Legge di Stabilità 2016 all’esame del Parlamento – dovrebbe diventare definitiva a partire dal 2016.