Gian Paolo Tosoni, tributarista del Sole 24 ore, nel corso del convegno organizzato dal Consorzio l’Italia Zootecnica che si è svolto a Verona il 2 ottobre, ha esposto le nuove regole sulla vendita dei prodotti agricoli e alimentari in vigore dal prossimo 24 ottobre 2012.
Di seguito una sintesi della sua relazione.
 
Dal 24 ottobre 2012 le regole per la compravendita di prodotti agricoli cambieranno radicalmente. Non tanto per effetto dell’obbligo della stesura del contratto in forma scritta, ma per l’obbligo di rispettare i termini di pagamento di 30 o di 60 giorni a partire dalla fine del mese di ricevimento fattura.
Si tratta di una normativa sostanzialmente favorevole al settore agricolo che potrà riscuotere i pagamenti delle cessioni di prodotti agricoli entro termini ragionevoli, ma il settore agricolo e zootecnico deve anche considerare che a sua volta a acquirente di prodotti agricoli (mangimi, foraggi, ecc.) che dovrà pagare entro i termini di 30 o 60 giorni. Il rispetto dei termini di legge è perentorio e prescinde dall’accordo tra le parti. Quindi anche se fornitore e cliente concordano un termine di pagamento più lungo comunque l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, mediante l’ausilio della Guardia di Finanza può applicare la sanzione da 500 euro a 500.000 mila euro; la norma di legge precisa che la misura della sanzione è determinata facendo riferimento al fatturato del debitore, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
Ricapitoliamo in sintesi le nuove regole per la vendita di prodotti agricoli ed alimentari fissate dell’articolo 62, del D.L. n. 1/2012 e dal decreto attuativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ricordando che i nuovi obblighi sono due e cioè la stesura del contratto scritto di vendita ed il rispetto dei termini di pagamento, l’ambito di applicazione riguarda le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avviene nel territorio dello Stato italiano.
Le esclusioni
Solo tre sono i casi in cui le nuove norme non si applicano:
a)                         I conferimenti di prodotti agricoli ed ittici, alle società cooperative agricole, comprese le organizzazioni dei produttori di cui il produttore è socio;
b)                         le cessioni istantanee e cioè quelle in cui il pagamento è contestuale alla consegna;
c)                         le cessioni nei confronti di privati consumatori.
Purtroppo la norma non prevede una franchigia e pertanto le forniture di prodotti agricoli ed alimentari, fuori dalle tre ipotesi di esclusione, di qualsiasi importo anche minima devono essere sottoposte alle nuove regole.
Prodotti agricoli ed alimentari
L’ambito oggettivo è rappresentano dai prodotti agricoli ed alimentari che a loro volta devono essere scomposti tra prodotti deteriorabili e non deteriorabili. Infatti per i primi il termine di pagamento a di trenta giorni, per i secondi di sessanta. La classificazione dei prodotti agricoli ed alimentari e facile in quanta per quelli agricoli a previsto un elenco (allegati 1 al trattato sull’Unione Europea – Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 maggio 2008), mentre quelli alimentari sono i prodotti destinati ad essere ingeriti da esseri umani. Appare invece incerta l’attuale definizione di prodotti deteriorabili. Il decreto prevede che la deteriorabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni), si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore. Infatti il riferimento al comma 4, dell’articolo 62, prevede in prima luogo che sono deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni. Ma poi la norma comprende anche i prodotti agricoli, ittici ed alimentarsi sfusi; quindi non è dato di sapere se una partita di animali vivi, o di cereali provenienti dalla azienda agricola sia o meno deteriorabile. Al riguardo occorrono precisazioni ufficiali.
I contratti
Il contratto di vendita deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità; esso deve comprendere la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. La forma scritta può essere soddisfatta con qualsiasi modalità di comunicazione scritta, anche in forma elettronica, o fax, anche priva di sottoscrizione che manifesti la volontà delle parti. Questi elementi possono essere contenuti in contratti o accordi quadro, oppure nei documenti di trasporto o di consegna, ovvero nelle fatture od infine negli ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Nei predetti documenti occorre riportare la dicitura che l’annotazione assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, del D.L. n. 1/2012. In caso di inosservanza e prevista una sanzione da 516,00 e 20.000,00 euro.
Politiche commerciali sleali
Sono vietate le condotte commerciali sleali quali ad esempio la previsione a carico di una parte di un servizio o prestazioni accessorie rispetto alla fornitura principale senza alcuna connessione logica. In caso di inosservanza e prevista una sanzione da 516,00 e 3.000,00 euro.
Termini di pagamento
I termini di pagamento di trenta giorni per i prodotti deteriorabili e di 60 giorni per gli altri prodotti agricoli ed alimentari, decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimenti della fattura nel rispetto della normativa fiscale (è pratica sleale imporre un termine minimo per la emissione della fattura). La fattura deve essere emessa separatamente per i prodotti deteriorabili dagli altri.
Interessi di mora
Dal giorno successivo alla scadenza del pagamento decorrono automaticamente gli interessi di mora. La decorrenza è strettamente legata al momento di ricevimento della fattura in quanto il termine di pagamento scatta entro trenta o sessanta giorni dalla fine del mese. La norma prevede che la data certa di ricevimento della fattura è certificata dalla consegna a mano (si deve intendere data fattura), oppure invio mediante raccomandata a.r., posta elettronica, posta certificata oppure con la fatturazione elettronica (ma non la posta normale). Gli interessi di mora sono pari al tasso di riferimento stabilito dalla BCE maggiorato di due punti e sono inderogabili. Attualmente il tasso complessivo ammonta al 10%. E’ possibile concordare un tasso diverso che non sia penalizzante per il creditore. Gli interessi di mora sono rilevanti fiscalmente dal percettore al momento del pagamento (articolo 109, comma 7 del Tuir) e sono esclusi da Iva (articolo 15 D.P.R. n. 633/72).
La norma transitoria
Le nuove norme decorrono per i contratti che decorrono dal 24 ottobre 2012. I contratti in corso, relativamente alla forma scritta, possono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012,: invece le disposizioni relative ai termini di pagamento ed alle clausole sleali, si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012.