Sulla G.U. n° 220 del 21.9.2011 è stato pubblicato il Dlgs. 1.9.2011 n° 150 che contiene disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
L’art. 11 del Dlgs n° 150/2011 detta la disciplina delle controversie agrarie confermando che le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro e per esse sono competenti le sezioni specializzate agrarie.
L’art. 11 conferma che "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia nelle materie di contratti agrari è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera racc. a.r., all’altra parte e all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura competente per territorio" (per Treviso il destinatario è: Sportello Unico Agricolo, Via Castellana n° 186, TREVISO).
L’articolo prosegue quindi riproducendo l’intera procedura già prevista dagli articoli 46 e 47 della Legge 203/’82.
In conseguenza di ciò l’art. 34 del Dlgs 150/2011 abroga gli art. 46 e 47 della Legge 203/’82 e l’art. 26 della Legge n° 11/’71.

In conclusione nulla è cambiato, nella sostanza, rispetto alle procedure già in atto: l’unica novità, dal punto di vista formale, sarà quella di citare, nella comunicazione alla controparte e all’Ispettorato, l’indicazione: "a sensi dell’art. 11 del Dlgs 1.9.2011 n° 150" al posto di "a sensi dell’art. 46 L. 203/82".