In altri nostri precedenti articoli avevamo già trattato il problema legato all’utilizzo delle vinacce derivanti dai processi di vinificazione (fai click >>QUI<< per visualizzare la notizia).
Con Decreto del Presidente della Regione n° 155 del 18 agosto 2009, sono state emanate le prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione.
Come è noto, soprattutto a partire da quest’anno, le distillerie non si sono rese disponibili al ritiro delle vinacce, oppure hanno accettato di provvedere al ritiro, imputando ai vinificatori dei costi insostenibili.
Le Organizzazioni Professionali hanno pertanto richiesto alla Regione di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale n° 5396 del 27/11/2008, che prevede, in alternativa al conferimento della vinaccia per la distillazione, l’uso agronomico delle vinacce derivanti dai processi di vinificazione.
Il comma 4 dell’art. 5del citato Decreto Ministeriale stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori, i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione.
Riportiamo di seguito il testo dell’allegato del già citato Decreto del Presidente della Regione, mentre la “Comunicazione per lo spandimento di vinacce o fecce di vino ad uso ammendante dei vigneti” è scaricabile >>QUI<<

Allegato A al Dpgr n. 155 del 18 agosto 2009

Prime disposizioni urgenti in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione da parte di produttori che non vinificano uve acquistate da terzi, per la campagna viticola 2009-2010
(rif. articolo 5 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008)

1. Definizioni
Ai fini esclusivi dell’applicazione delle presenti disposizioni si intende per:
a) “produttore”: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che provveda alla trasformazione diretta delle uve raccolte nei vigneti dallo stesso condotti, così come risulta dallo schedario viticolo veneto;
b) “vigneto”: impianto di viti senza alcuna interruzione fisica, omogeneo per età, sesto, forma di allevamento e varietà, nonché per la utilizzazione delle uve ai fini della designazione, costituito da una o più unità vitate contigue, coltivato da un unico conduttore.
2. Sottoprodotti
Il presente provvedimento si applica agli usi alternativi, in quanto ammessi dall’articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, limitatamente alle sole vinacce vergini (comprendenti bucce, vinaccioli e raspi, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione).
Sono escluse dalla qualifica di sottoprodotti le acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture, delle attrezzature e degli impianti enologici delle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto ricadenti nel campo di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, titolo III, della DGR n. 2495/2006, della DGR n. 2439/2007 e successivi provvedimenti regionali di modifica ed integrazione.

3. Usi agronomici dei sottoprodotti
Il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, all’articolo 5, comma 4, stabilisce che sono esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione.
Fermi restando tutti gli usi alternativi previsti dal succitato decreto, per l’annata vendemmiale 2009-2010, i sottoprodotti indicati al precedente paragrafo 2 possono essere destinati all’uso agronomico, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

4. Soggetti ammessi
Possono effettuare l’uso agronomico dei sottoprodotti di cui al precedente paragrafo 2 solo i produttori che impiegano nel processo di lavorazione aziendale esclusivamente le uve provenienti dall’attività di coltivazione dei vigneti in conduzione, così come risulta dallo schedario vitivinicolo veneto.

5. Uso agronomico
L’utilizzo dei sottoprodotti ai fini agronomici è ammesso nel limite massimo di 3 t/ha.
Non è ammesso lo spandimento delle vinacce vergini sui terreni interessati dall’applicazione di fanghi o di altri residui di comprovata utilità agronomica, in coerenza con la DGR 9.8.2005, n. 2241, nonché sui terreni interessati dalla distribuzione di effluenti di allevamento o dei reflui oleari di cui alla DGR n. 2214/2008.
È fatto inoltre divieto di spandimento dei sottoprodotti nei seguenti casi:
a) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
b) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile;
c) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e sui terreni saturi di d’acqua;
d) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origina agricola ai sensi dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 152/2006.
Prima dell’impiego agronomico, i produttori sono tenuti ad effettuare la denaturazione delle vinacce con cloruro di litio (5-10 gr/hl), ovvero sale pastorizio (1 kg/q di vinaccia).
Con esclusione dei casi in cui le uve siano destinate all’appassimento per la produzione dei vini per i quali il termine delle fermentazioni e delle rifermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre 2009, ai sensi decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari n. 54 del 7 agosto 2009, gli interventi di spandimento sui terreni dei vigneti delle vinacce devono concludersi entro il predetto 31 dicembre 2009.

6. Comunicazione
In conformità a quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che effettuano l’uso agronomico delle vinacce sono tenuti a presentare apposita comunicazione alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’ICQ territorialmente competente, nel cui territorio ricade il centro aziendale presso il quale vengono ottenuti i sottoprodotti, al fine di consentire rispettivamente la verifica del rispetto delle normative in materia ambientale e vitivinicola.
Il dichiarante a tal fine dovrà compilare e trasmettere tramite fax alla Provincia e all’Ufficio periferico dell’ICQ territorialmente competente, il modello “Allegato B” al provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni, almeno entro il quarto giorno antecedente all’inizio delle operazioni destinate a rendere i suddetti sottoprodotti inutilizzabili all’uso umano.

7. Obblighi previsti dalla normativa vitivinicola
In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di di tenuta dei registri ufficiali, il produttore è tenuto ad annotare sul registro di carico e scarico i quantitativi di vinacce da destinare allo smaltimento ed il girono in cui è effettuata l’operazione.

8. Autorità preposta al controllo
In conformità all’articolo 19, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 217/2000, le Province che ricevono le comunicazioni dei produttori e possono provvedere alla svolgimento dei controlli sul corretto utilizzo agronomico delle vinacce di cui al paragrafo 2.
Gli Uffici periferici dell’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari – ICQ svolgono i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario.