Forniamo di seguito alcune indicazioni utili per coloro che intendono servirsi di manodopera di terzi per l’esecuzione di lavori stagionali all’interno della propria azienda agricola. Sostanzialmente i rapporti che si possono instaurare con manodopera fornita da terzi si possono suddividere in cinque gruppi: scambio di manodopera, prestazione di parenti, lavoro occasionale accessorio (voucher), rapporto di lavoro dipendente, rapporto di lavoro autonomo.
SCAMBIO DI MANODOPERA
Lo scambio di manodopera e di servizi è previsto dall’articolo 2139 del codice civile che recita: “tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi”. È una norma residuale che riguarda esclusivamente i coltivatori diretti, iscritti previdenzialmente come tali all’INPS, e si riferisce a casistiche di tradizionale solidarietà tra coltivatori diretti di uno stesso territorio, che si sostanziano in un reciproco impegno tra titolari di aziende vicine a prestare la loro collaborazione nell’esecuzione di fasi lavorative ricorrenti o stagionali (quali la semina, la vendemmia, la raccolta della frutta eccetera). Si consiglia di utilizzare questa possibilità con molta prudenza e per lavori a basso rischio.
PRESTAZIONI DI PARENTI E AFFINI
L’articolo 74 del decreto legislativo 276/2003 (prestazioni che esulano dal mercato del lavoro) dispone che: “con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”. Le prestazioni possono essere rese in favore sia di un coltivatore diretto sia dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, come chiarito dal Ministero del lavoro con nota protocollo 186 del 25 febbraio del 2005 in risposta ad uno specifico quesito posto da Confagricoltura. Successivamente, questa possibilità, con l’articolo 7-ter, comma 13 della legge 9 aprile 2009, numero 33, è stata estesa ai parenti e affini fino al quarto grado. Per maggiore chiarezza riportiamo al termine dell’articolo una tabella che evidenzia gradi di parentela e affinità. Pur non essendo obbligatorio, al fine di evitare contestazioni da parte degli organi di vigilanza, è consigliabile  stendere fra le parti una dichiarazione, da sottoscrivere e conservare in azienda, sulla base di quella riportata in figura:



LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO – VOUCHER
Il lavoro occasionale accessorio è una particolare tipologia di rapporto di lavoro introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 14 febbraio 2003 numero 30 (cosiddetta legge Biagi) e successivamente disciplinata dal decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276. La sua principale finalità è quella di regolamentare le prestazioni occasionali, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili ad alcun tipo di contratto di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. La predetta normativa è stata una prima volta modificata dal decreto-legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge 6 agosto 2008 numero 133 e da ultimo dalla legge 9 aprile del 2009 numero 33, e ne ha notevolmente ampliato il campo di applicazione. Riportiamo qui di seguito il testo dell’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003 quale risulta a seguito degli interventi di modifica sopra citati:
Articolo 70: definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, archi e monumenti;
c) dall’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con degli impegni scolastici;
f) di attività agricola di carattere stagionale effettuata da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 26 ottobre 1972 numero 6 (aziende con un volume di affari inferiore a 7000 euro);
g) dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge numero 2/2009. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2. Le attività lavorative di cui al comma uno, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali attività le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5000 euro nel caso di un anno solare.
Come si può notare, l’ambito di utilizzo dei Voucher è notevolmente ampliato rispetto a quello che abbiamo conosciuto nel corso della campagna vendemmiale del 2008. Le prestazioni accessorie ora riguardano tutte le attività agricole di carattere stagionale e non solo la vendemmia. I prestatori, oltre che pensionati e studenti, possono anche essere casalinghe, disoccupati e i lavoratori in mobilità o cassa integrazione. Inoltre gli studenti possono rendere prestazioni occasionali il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza (questo in qualsiasi settore produttivo e quindi anche per l’agricoltura). Ricordiamo, per maggiore chiarezza, le caratteristiche del lavoro occasionale accessorio:


I limiti economici e i vantaggi. Per il prestatore/lavoratore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel corso di un anno solare a compensi superiori a 5.000 euro da parte di ciascun singolo committente/datore di lavoro. Il compenso spettante al prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria, ai sensi dell’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 276/03, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Tuttavia, le attività di lavoro occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di maternità di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. I trattamenti pensionistici sono, naturalmente, cumulabili con il compenso derivante dalle prestazioni occasionali. Il committente/datore di lavoro può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail, per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto; il prestatore/lavoratore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso, come già detto, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed ha, inoltre, una copertura previdenziale ed assicurativa.
Il valore nominale dei buoni (voucher). Il valore nominale di ogni singolo buono o voucher è pari a 10 euro. L’Inps mette altresì a disposizione anche un carnet, o buono multiplo, del valore di 50 euro equivalente a cinque voucher non separabili. Il valore nominale di ciascun voucher è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%, di quella in favore dell’Inail (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore/lavoratore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono multiplo da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore/lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro. In sostanza ogni buono-voucher incorpora sia l’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro che il contributo previdenziale dovuto all’Inps, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dallo stesso Istituto Previdenziale. Il voucher da 10 euro ed il buono multiplo da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale.
Le modalità operative. L’Inps, individuato quale concessionario del servizio in questione, ha predisposto due distinte modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura attraverso i buoni lavoro (voucher). La prima, prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (c.d. voucher telematico). La seconda, prevede l’acquisto e la riscossione di buoni-voucher cartacei.
La procedura telematica. Il prestatore/lavoratore interessato a svolgere prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività agricole ha a propria disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento anagrafico al sistema Inps (necessario per la gestione delle posizioni contributive individuali). L’operazione dianzi detta può avvenire tramite contact center Inps/Inail chiamando il numero gratuito 803.164; via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nella home page del sito (in tal caso, anche se con l’assistenza di enti di patronato o associazioni di categoria, l’iscrizione avverrà sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la successiva verifica dell’identità del richiedente da parte del contact center); presso le sedi Inps; presso i servizi al lavoro competenti ai sensi dell’ art. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 297/02 che potranno fungere da strutture di assistenza e consulenza nella registrazione. A seguito dell’accreditamento anagrafico Poste Italiane invia al prestatore/lavoratore la carta magnetica denominata Inps Card con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite; la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate alla prestazione di lavoro occasionale. Poste Italiane, inoltre, invia del materiale informativo e dei prestampati delle ricevute da utilizzare a fine del rapporto. La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica Inps Card da parte del prestatore e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale. Quest’ultima fase, tuttavia, non è rilevante ai fini della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la Inps Card, il pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. Il committente/datore di lavoro che intende avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio per le attività agricole per registrarsi può operare attraverso diversi canali: tramite contact center Inps/Inail contattando il numero gratuito 803.164, se trattasi di soggetto già conosciuto dagli archivi Inps; via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio, se è già presente sugli archivi Inps ed è altresì provvisto di pin; presso le sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non si è ancora presenti sugli archivi Inps); tramite le Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del Ccnl di settore. Dopo essersi registrato, il committente/datore di lavoro può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo deve, attraverso i canali suddetti, inviare all’Inps la richiesta dei voucher che dovrà contenere: l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa, il luogo dove si svolgerà la prestazione, il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente/datore di lavoro assolve contestualmente agli obblighi di comunicazione preventiva all’Inail relativamente ai dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore/datore di lavoro ovvero il luogo ed il periodo della prestazione. È l’Inps che provvede a riversare tempestivamente l’informazione di inizio attività lavorativa. Ove sopravvengano variazioni nei periodi di inizio o fine lavoro relativamente ai prestatori/lavoratori dovranno essere comunicate direttamente all’Inail con le consuete modalità. Per tali comunicazioni l’Inail mette a disposizione il fax n. 800.657657. Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti prima dell’inizio della prestazione, (per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore) con una delle seguenti modalità: a) tramite modello F24 indicando nella sezione Inps del modello il codice sede, il codice fiscale, la causale Lacc appositamente istituita ed il periodo di riferimento della prestazione (rispetto a questa forma di pagamento, possibile solo per l’acquisto di voucher telematici, è opportuno sottolineare che i relativi accrediti ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l’avvenuta contabilizzazione nei conti dell’Inps degli importi versati con F24, il che avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento); b) tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; c) tramite pagamento on-line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio tramite addebito su cc postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito Visa-Mastercard. Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e le procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare, confermando o variando i dati indicati in precedenza con la richiesta dei voucher, per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta. L’Inps, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da parte del committente, effettua la verifica della copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo onere dovuto per lo stesso e, in relazione all’esito della verifica dianzi detta, nel caso in cui sia positiva (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere), invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all’avvenuta attivazione o meno della Inps Card); nel caso in cui risulti negativa (totale assenza di versamenti o presenza a copertura soltanto parziale dell’onere), notifica al committente un sollecito di pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori interessati. Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede ad eseguire le seguenti notifiche: al prestatore/lavoratore, via e-mail e/o sms ovvero per posta ordinaria, comunicando i dati di sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto, modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso di bonifico domiciliato); al committente (o alla sua associazione di categoria) un’apposita rendicontazione, per posta ordinaria o via e-mail. Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori/lavoratori.
Il voucher cartaceo. In alternativa o in aggiunta al buono telematico può essere utilizzato anche un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono – voucher cartaceo. Tale sistema di pagamento è così disciplinato. L’Inps cura sia la stampa, in modalità protetta contro le falsificazioni, che la distribuzione dei buoni cartacei contraddistinti da un numero identificativo univoco e che saranno acquistabili singolarmente. Su tutto il territorio nazionale, i committenti/datori di lavoro interessati all’utilizzo del buono cartaceo possono ritirare i voucher e/o i carnet presso le sedi provinciali Inps, previa esibizione della ricevuta di avvenuto versamento del relativo importo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. La ricevuta di versamento viene fotocopiata e poi annullata con l’apposizione di un timbro della sede Inps. Il ritiro dei buoni da parte dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro agricoli, fornite di delega da parte dei singoli datori di lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi utilizzatori dei buoni. All’atto della consegna dei buoni le sedi Inps annoteranno nell’apposita procedura informatica i dati del richiedente (cognome, nome e/o eventuale ragione sociale, codice fiscale) e gli identificativi dei buoni consegnati nonché gli estremi del relativo versamento in conto corrente postale. L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso le sedi provinciali Inps, che rilasceranno apposita ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore. Prima dell’inizio delle attività, i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’Inail, attraverso il contact center Inps/Inail al numero gratuito 803.164 o tramite il numero di fax gratuito Inail 800.657657, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali, l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, il luogo dove si svolgerà la prestazione, le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa; in caso di variazione delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’Inail. Il committente/datore di lavoro, prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidarli con l’apposizione della propria firma.
L’incasso del buono. Il prestatore/lavoratore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come appena detto, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma, presso uno qualsiasi degli uffici postali dislocati sul territorio nazionale. Poste Italiane, effettuato il pagamento al prestatore, rendiconta l’Inps attraverso un flusso informativo telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono ed il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori/lavoratori interessati.

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE
Per l’esecuzione di lavori stagionali l’azienda agricola può naturalmente continuare ad utilizzare la tradizionale assunzione di lavoratori a tempo determinato tramite il modello telematico UNILAV da inviare sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Il lavoratore dovrà essere annotato nel libro unico del lavoro. Anche per questa ordinaria tipologia di rapporto di lavoro c’è un’importante novità introdotta a partire dal 1 gennaio 2009: si tratta dell’abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e reddito di lavoro. Dal 1 gennaio 2009 infatti le pensioni dirette di anzianità sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. È venuto per tanto meno uno dei maggiori ostacoli che si sovrapponevano all’assunzione di persone in pensione ma ancora perfettamente in grado di fornire una preziosa collaborazione per tanti lavori agricoli; persone che fino all’anno scorso non accettavano il lavoro perché la percezione di retribuzioni comportava il taglio della pensione.
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO
Il lavoro autonomo o “contratto d’opera” è quel rapporto in cui una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (articolo 2222 codice civile). I principali elementi che distinguono il lavoro autonomo dal lavoro subordinato sono:
a) nel lavoro autonomo la posizione del prestatore è di autonomia nella gestione, avendo lo stesso ampia discrezionalità in merito al tempo, luogo e al modo di organizzazione della propria attività (nei limiti naturalmente imposti del contratto e della natura dell’opera); per contro, nel lavoro dipendente, la posizione del prestatore è quella di subordinazione al potere direttivo e di controllo del datore che predetermina la modalità di erogazione della prestazione lavorativa;
b) nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato finale dell’attività del prestatore mentre nel lavoro subordinato l’oggetto della prestazione è rappresentato dalle stesse energie lavorative (fisiche e/o intellettuali) del prestatore esplicate secondo le direttive del datore di lavoro;
c) il lavoro autonomo è spesso caratterizzato da una organizzazione d’impresa in capo al prestatore, elemento questo che non esiste per il lavoro dipendente;
d) nel lavoro autonomo il prestatore si assume il rischio attinente l’esercizio della propria attività; cosa che non accade invece al lavoratore subordinato;
e) nel caso di lavoro autonomo il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione del risultato finale mentre nel caso di lavoro subordinato il corrispettivo è calcolato normalmente in funzione del tempo messo a disposizione dal datore di lavoro. Nel settore agricolo questa tipologia di rapporti riguarda prevalentemente le attività agromeccaniche. Ricordiamo che il decreto legislativo 29 marzo 2004 numero 99 (cosiddetta legge di orientamento), all’articolo 5, definisce “attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione di fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta di prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ha effettuato la raccolta”.
Relazioni di parentela: