Il D.L. n. 201/2011 (decreto Monti) ha anticipato al 2012 l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria (IMU), che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sugli immobili, in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili (IC1).
L’IMU si verserà anche in relazione ai fabbricati rurali (finora esenti dall’Ici), nello stesso modo stabilito anche per gli altri fabbricati. In particolare, le rendite catastali, rivalutate del 5%, vanno moltiplicate per 160 nel caso di fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, e per 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, fabbricati strumentali, (elevato a 65 a decorrere dal 2013).
L’aliquota ordinaria dell’IMU viene fissata allo 0,76%, con possibilità dei comuni di aumentarla o diminuirla fino allo 0,3%.
L’aliquota si riduce allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze (intendendosi per tali solo quelle classificate C/2 C/6 e C/7), nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria; inoltre è prevista una detrazione di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio convivente di età non superiore a 26 anni, a prescindere che sia a carico o meno, fino ad un massimo di 400 euro. Infine l’aliquota IMU scende allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (che il comune può abbassare fino allo 0,1%).
Dovrà essere chiarito se scompariranno tutte le altre riduzioni fin qui previste per l’ICI, qua-
li quelle per gli immobili e le ville storiche, o per le case inagibili od inabitabili.
Per gli immobili già iscritti al catasto urbano, sono stabilite apposite categorie che identificano i fabbricati che possiedono i requisiti per la ruralità, ovvero la categoria catastale A/6 per quanto riguarda le abitazioni, e la categoria D/10 per quanto riguarda i fabbricati strumentali alle attività agricole (stalle, magazzini, depositi attrezzi ecc.). Molti fabbricati rurali risultano però iscritti in categorie diverse.
Il Decreto Legge n. 216/2011, chiamato Milleproroghe, ha stabilito che c’è tempo fino al 31 marzo 2012 per la presentazione delle domande di variazione delle categorie catastali in A/6 (per i fabbricati abitativi) e D/10 (per i fabbricati ad uso strumentale), al fine del riconoscimento della rurali-
tà degli immobili; restano salvi anche gli effetti delle domande di variazione già presentate, anche se presentate dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dall’adempimento, ovvero il 30 settembre 2011.
La categoria catastale, è divenuta vincolante per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, per gli effetti retroattivi che ne conseguono, ai fini dell’esonero dall’ICI.
I fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni, dovranno invece essere tutti dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Nel frattempo l’IMU dovrà essere versata sulla base di una rendita presunta calcolata con riferimento ad unità immobiliari similari già iscritte al catasto urbano. Una volta completato l’accatastamento, i comuni chiederanno il conguaglio di quanto dovuto.
Per i terreni agricoli, il valore imponibile ai fini IMU è determinato applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, uno specifico moltiplicatore; in pratica, il valore dei terreni su cui applica-
re l’imposta si calcola applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 130, che scende invece a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP.
Sono soggetti all’aliquota ordinaria dello 0,76% (anche in questo caso l’imposizione fiscale aumenta rispetto all’ICI).
Per quanto riguarda i terreni agricoli, a differenza dell’ICI, non dovrebbero più essere applicabili, per il calcolo dell’IMU le riduzioni per gli imprenditori agricoli professionali e per i coltivatori diretti, persone fisiche iscritte negli elenchi previdenziali, che coltivano direttamente i terreni agricoli. Sono invece ancora esenti anche dall’imposta municipale i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 984/77. Per le aree edificabili la base imponibile è rappresentata dal valore di di mercato al 1° gennaio di ogni anno, che dovrà essere assoggettata all’aliquota ordinaria dello 0,76%.
È confermata la norma che prevede l’assunzione del valore catastale nel caso in cui il terreno edificabile sia destinato ad attività agricole svolte dal proprietario coltivatore diretto o IAP iscritto alla gestione previdenziale INPS.
Altre novità del decreto Monti
Tra le altre novità del decreto Monti si segnala che, il limite di utilizzo del denaro contante per i pagamenti, viene ulteriormente ridotto da 2.500 euro a 1.000 euro, e di conseguenza ogni trasferimento di contante (come di titoli al portatore) di importo pari o superiore deve avvenire con assegno non trasferibile, moneta elettronica, bonifici, od ogni altro mezzo tracciabile.
La regola si applica anche nel caso di pagamenti frazionati, ma riguardanti un’unica operazione.
Entro il 31 marzo 2012, tutti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno quindi essere estinti, oppure il loro saldo dovrà essere ridotto entro i citati limiti.
È stato disposto l’aumento di due punti percentuali dell’aliquota iva ordinaria, che passa dal 21 al 23%, e dell’aliquota IVA del 10% che passa al 12%; l’aumento decorrerà dal 1° ottobre 2012, mentre dal 1° gennaio 2014 le stesse aliquote subiranno un ulteriore aumento dello 0,5%. Vengono quindi coinvolti nell’aumento iva buona parte dei prodotti agricoli, come ad esempio il vino, già toccato dal recente aumento dell’IVA ordinaria dal 20 al 21%, fino alle lavorazioni effettuate dai terzisti, con macchine agricole ad imprese agricole, ora soggette all’imposta nella misura del 10%.
È stata inoltre prorogata al 31 marzo 2012 della possibilità di chiudere le partite IVA inattive, applicando la procedura semplificata applicando la sanzione in mi sura ridotta di 129 euro.
Si evidenzia infine che è stata prorogata a tutto il 2012 la detrazione del 55% sulle spese sostenute relativamente agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti; la detrazione IRPEF del 36%, sulle opere di ristrutturazione edilizia effettuate sui fabbricati abitativi, diviene invece definitiva (non si tratta più di una semplice proroga). La detrazione viene inoltre ampliata anche alle opere di ripristino degli edifici colpiti da calamità naturali, o sostenute per la cablatura degli immobili. Nell’ipotesi di cessione dell’immobile, la detrazione passerà all’acquirente, salvo diversi accordi tra le parti.