Dalle nuove norme regolamentari sono escluse le bevande alcoliche, gli alimenti sfusi (come l’ortofrutta) e quelli pre-incartati dai supermercati, come carni, formaggi e salumi che la distribuzione porziona ed avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita.
La direttiva sulle etichette alimentari n 79/112/CEE è sostituita dal regolamento dalla Commissione europea n 1169/2011(allegato) , che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 22 novembre us n l 304.
La UE ha adottato la nuova normativa allo scopo di assicurare l’armonizzazione delle esistenti norme nazionali riguardanti gli alimenti in merito a:
– presentazione
– pubblicità,
– indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico
– informazione sulla presenza di ingredienti che possono provocare allergie.
L’obbiettivo della nuova norma europea è quello di rafforzare la salvaguardia della salute dei consumatori senza per altro andare ad intaccare i principi sulla libera circolazione delle merci.
Le principali novità introdotte dalla nuova regolamentazione (i Paesi membri hanno tre anni di tempo per recepirle nelle proprie norme nazionali) riguardano:
– Tabella nutrizionale.
Gli alimenti confezionati devono avere una tabella nutrizionale con sette elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione.
– Caratteristiche delle scritte.
Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).
Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.
Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”).
L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.
– Indicazione d’origine.
E’ obbligatorio indicare il Paese d’origine o il luogo di provenienza per la carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni).
La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento.
I legislatori nazionali potranno tuttavia introdurre ulteriori prescrizioni sulla provenienza quando esista “un nesso tra qualità dell’alimento e la sua origine”, come nel caso delle indicazioni geografiche italiane DOP e IGP.
L’informazione sull’origine del prodotto è obbligatoria quando la sua omissione possa indurre in errore il consumatore.
– Surgelati.
Un alimento congelato o surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato”.
– Preparati a base di carne e pesce.
La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicarne la presenza sull’etichetta.
Le porzioni, i filetti o le preparazioni composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi, devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio:carne separata meccanicamente).
– Insaccati.
I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.
– Sostanze allergizzanti.
Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore).
– Oli e grassi.
La scritta “oli e grassi” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di olio o grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide).
Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento, inoltre, verrà redatto un rapporto per valutare l’opportunità di riportare la presenza di acidi grassi trans (una tipologia di grassi insaturi, i cosiddetti TFA’s) nella tabella nutrizionale.
– Scadenza.
La data di scadenza deve essere riportata, oltre che sulla scatole, anche sull’incarto interno del cibo. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
– Vendite a distanza.
L’operatore è tenuto a fornire una parte delle informazioni obbligatorie sul materiale a sostegno della vendita a distanza (es. sito web per le vendite online, depliant per quelle telefoniche) o con altri mezzi appropriati (art. 14.1.a).
Tutte le informazioni obbligatorie devono poi venire fornite in fase di consegna (art. 14.1.b).
– Istruzioni per l’uso.
Le istruzioni per l’uso di un alimento (ad esempio le modalità di preparazione) devono essere indicate in modo da consentirne un uso adeguato” (art. 27.1).I
Il regolamento rimette alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate sulle istruzioni per l’uso relative a determinati alimenti (art. 27.2).
– Dichiarazioni nutrizionali volontarie.
Esiste la possibilità di inserire in etichetta dichiarazioni nutrizionali volontarie con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
a) acidi grassi monoinsaturi,
b) acidi grassi polinsaturi,
c) polioli,
d) amido,
e) fibre,
f) sali minerali o vitamine elencati nell’Allegato XIII”, a condizione che essi siano presenti in quantità significativa (art. 30.2).
Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati la dichiarazione nutrizionale – volontaria in linea di principio, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili può limitarsi:
a) al valore energetico;
oppure
b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (art. 30.5).
Non è richiesto l’utilizzo del formato tabellare (art. 34.4).
– Altre informazioni facoltative.
Il regolamento specifica che tali informazioni non devono essere ambigue né arrecare confusione al consumatore e che, se del caso, devono essere “basate sui dati scientifici pertinenti” (art. 36.2).
La Commissione adotterà atti di esecuzione per le:
a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza,
b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani,
c)indicazione delle assunzioni di riferimento per un gruppo o gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII”[1] (art. 36.3).
Quanto alle modalità di presentazione, il regolamento prescrive che “le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti” (art. 37).
Infine il regolamento affida agli Stati membri la responsabilità di gestire i controlli ufficiali sull’informazione al consumatore con le stesse modalità previste per i controlli sulla sicurezza alimentare.
I controlli dovranno riguardare la lealtà della concorrenza tra imprese e la correttezza delle pratiche commerciali nei confronti dei consumatori finali nonché sulla responsabilità della comunicazione pubblicitaria.
Ogni Stato membro dovrà redigere bilanci consuntivi annuali sulle verifiche effettuate e, a seguito della loro analisi (localizzazione, categorie di operatori, prodotti e filiere maggiormente interessate da non-conformità), programmare i controlli per gli esercizi a seguire.
La Commissione europea a sua volta potrà “controllare i controllori”, sia mediante supervisione dei rendiconti e dei programmi, sia attraverso visite ispettive (“audit”) atte a verificare l’efficacia dei controlli eseguiti sui diversi territori.