Il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) ” — definitivamente approvato dal Senato il 7 dicembre u.s. — contiene una importantissima e fondamentale disposizione in materia di contributi agricoli unificati.
Il comma 45 dell’unico articolo che compone tale legge — la cui pubblicazione in G.U. avverrà entro il 31 dicembre p.v. — prevede infatti che “a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Le agevolazioni contributive che continuano a trovare applicazione — in virtù dei rinvii “a catena” contenuti nella norma in commento — sono quelle previste dall’art. 01, c.2, della legge 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al:
^ 75 per cento nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);
^ 68 per cento nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’ob. 1, reg. (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).
La decorrenza della norma è fissata retroattivamente al l° agosto 2010, e consente quindi l’applicazione delle agevolazioni contributive in questione senza soluzione di continuità, dalla precedente scadenza delle stesse (31 luglio 2010).
Ma l’aspetto più rilevante e determinante della norma in commento è rappresentato dal fatto  che la stessa — a differenza delle precedenti analoghe disposizioni — non prevede una data di  scadenza delle agevolazioni contributive, sicché le stesse troveranno applicazione non solo per la residua parte dell’anno in corso (agosto-dicembre), ma anche per gli anni successivi senza  la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga.
In altre parole, la legge di stabilità mette finalmente a regime le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate).
Le imprese agricole che operano nelle aree interessate (cosiddette aree difficili) potranno quindi contare in modo strutturale su una misura importante di contenimento del costo degli oneri sociali che consente loro di programmare in anticipo e con certezza i costi che saranno chiamati a sostenere per l’utilizzo della manodopera.
Si tratta di un risultato di fondamentale importanza per le nostre imprese associate, raggiunto grazie al costante impegno della Confederazione in tutte le sedi istituzionali competenti (Governo, Parlamento) ed alla parallela azione di sensibilizzazione svolta dalla nostra Organizzazione nei confronti delle amministrazioni interessate (INPS, INAIL, etc.), delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori (Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL) e delle Organizzazioni imprenditoriali degli altri settori produttivi (Confindustria, Confcommercio, Confcooperative, etc.) 2.
Sotto il profilo operativo non dovrebbero sorgere particolari problemi per i datori di lavoro agricolo che occupano operai giacché sarà l’INPS, come di consueto, a calcolare l’agevolazione spettante e ad inviare al contribuente interessato il modello F 24 precompilato alle scadenze previste; il primo periodo occupazionale interessato dal provvedimento in commento è il terzo trimestre 2010 (luglio, agosto e settembre), i cui contributi dovranno essere pagati entro il 16 marzo 2011. L’Istituto previdenziale dovrebbe quindi avere tutto il tempo necessario per tariffare correttamente le relative denunce contributive; consigliamo comunque di controllare attentamente i modelli F 24 relativi al terzo trimestre 2010 (che arriveranno nel prossimo mese di marzo) al fine di verificare se la tariffazione è stata operata in modo corretto, secondo le disposizioni della legge di stabilità.
Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo che occupano impiegati, quadri e dirigenti, occorrerà attendere le istruzioni dell’INPS per il recupero dei contributi versati in eccesso a partire da quelli relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto 2010.
Da ultimo preme sottolineare che Confagricoltura continuerà ad impegnarsi in tutte le sedi istituzionali competenti per cercare di ottenere provvedimenti legislativi che riconducano la pressione contributiva gravante sui datori di lavoro agricolo che operano nelle zone ordinarie di pianura del Centro-Nord, in limiti sostenibili attraverso una riduzione permanente delle aliquote contributive.