Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2012, diramate con decreto n. 459 del 15.12.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304) ricalcano le disposizioni degli ultimi anni. Il decreto è scaricabile >>QUI<<. Di seguito i principali punti di interesse.

I veicoli esclusi totalmente dal divieto
Il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, per i veicoli ed i complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri giorni particolari indicati nel decreto, non trova applicazione, per quanto di interesse agricolo, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
– adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 in di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 in, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
– classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
– adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
– per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
– per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 in di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro,
Pertanto, anche nel 2012, le macchine agricole, adibite al trasporto di cose (trattrici con pianali di carico o convogli costituiti da trattrici e rimorchi) con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t possono circolare nei giorni festivi e negli altri giorni specificatamente elencati nel calendario, sulle strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n, 461.

I veicoli esclusi purché muniti di autorizzazione prefettizia
Sono esclusi dal divieto di circolazione, nei giorni indicati dal decreto, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
1. i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli deperibili in regime di esclusione totale che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
2. i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
3. i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente. documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga per i veicoli che trasportano prodotti agricoli di cui al punto 1) devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, la quale, dopo aver accertata la reale rispondenza ai requisiti richiesti e ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
– l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
– la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli, se connessi alla stessa necessità;
– le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia, può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
– il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
– la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati gli specifici cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 in di base e 0,40 in di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 in, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

L’autorizzazione concessa per i veicoli adibiti al trasporto dei prodotti può essere rinnovata dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. Per poter usufruire di tale procedura deve essere comprovata, da parte dello stesso soggetto, la continuità dell’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati.
Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga per le macchine agricole di cui al punto 2 devono essere inoltrate almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata, la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
– l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
– le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

In base a quanto specificato, per le macchine agricole, viene confermata la possibilità di estendere la deroga all’intero anno solare e di richiedere, con una sola domanda rivolta alla prefettura, più atti autorizzativi. Inoltre, le macchine agricole, autorizzate a circolare sulle strade statali nei giorni di divieto, non devono essere munite dei cartelli indicatori di colore verde.
Macchine agricole eccezionali
Anche per il 2012 è prevista l’esclusione dal divieto di circolazione nei giorni festivi per le macchine agricole definite "eccezionali" (art. 8 del decreto), ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Pertanto, la circolazione delle macchine agricole definite "eccezionali" su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale, nei giorni festivi, è condizionata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Si ritiene opportuno ricordare che le macchine agricole eccezionali, per circolare sulle strade pubbliche, devono essere comunque munite della specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 104, comma 8 del nuovo codice della strada e dell’art. 268 del regolamento di attuazione; autorizzazione che ha finalità del tutto diversa da quella di cui trattasi.