L’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per l’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro, siglato il 22.2.2012, che entra in vigore il 12.3.2013, riguarda:
– l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
– le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione (corsi di formazione ed esami)
– i soggetti formatori e il sistema del loro accreditamento
– gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione
– la durata dei corsi di formazione
 
DATE DI RIFERIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
– 22 Febbraio 2012 : firma dell’accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’articolo 73, comma 5 del D.lgs 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro).
– 12 Marzo 2012: pubblicazione dell’accordo sulla G.U. del 12/03/2012 n. 60 – suppl. ord.
– 12 Marzo 2013: entrata in vigore dell’accordo (12 mesi dalla data di pubblicazione in G.U.)
 
 
SOGGETTI INTERESSATI
– lavoratori dipendenti che operano con le attrezzature di lavoro sotto elencate
– i componenti dell’impresa familiare di cui all’ art. 230 bis del Codice Civile
– i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici, operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, che operano con le attrezzature di lavoro sotto elencate
 
ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
(attrezzature di interesse agricolo)
– piattaforme di lavoro mobili elevabili
– gru a torre, mobile, per autocarro
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli a braccio telescopico, industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
trattori agricoli o forestali (a ruote o cingoli)
– macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
 
SOGGETTI FORMATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
– Regioni, Province (anche tramite SPISAL)
– Ministero del lavoro
– INAIL
– Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
– Ordini e collegi professionali
– Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici delle attrezzature interessate
– Altri soggetti formatori con esperienza documentata
– Enti Bilaterali
 
ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI (PRIMA ATTESTAZIONE – AGGIORNAMENTO)
– Primo rilascio dell’attestato
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi, il percorso formativo è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati all’accordo in riferimento alla tipologia di attrezzatura.
Al termine dei moduli, devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. A seguito del superamento della formazione verranno rilasciati gli attestati, da conservare.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate in un apposito libretto formativo. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
– Aggiornamento successivo della formazione
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, individuati specificatamente dalla norma e per ogni tipologia di attrezzatura.
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
– i lavoratori (di tutti i settori interessati) che alla data di entrata in vigore dell’accordo (12 Marzo 2013) sono incaricati dell’uso delle attrezzature in questione, devono effettuare i corsi di formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (cioè entro il 12 Marzo 2015)
– i lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell’accordo (12 Marzo 2013) sono in possesso di esperienza documentata almeno pari à 2 anni, sono soggetti al corso di aggiornamento (minimo 4 ore) da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo (cioè entro il 12 Marzo 2017).
– i lavoratori (di tutti i settori interessati) che alla data di entrata in vigore dell’accordo (12 Marzo 2013), abbiano frequentato corsi di formazione per ciascuna tipologia di attrezzatura, che soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati all’accordo, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento previsto al punto 6 dell’accordo (min. 4 ore), entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’accordo e verifica finale dell’apprendimento.
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui sopra hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).
 
ESEMPI DI CORSI FORMATIVI (MODULI E DURATE)
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 ÷13 ore). (click QUI per scaricare l’allegato VIII)
– Trattori agricoli o forestali: Modulo giuridico 1 ora + modulo tecnico (teorico) 2 ore + modulo pratico 5 ore; totale 8 ore. Per l’uso dei cingolati, oltre la classica trattrice agricola su gomma, si devono sommare altre 5 ore di modulo pratico (il totale delle ore passa a 13).
 
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ÷ 16 ÷ 20 ore). (click QUI per scaricare l’allegato VI)
Per tutti è previsto un Modulo giuridico 1 ora + un modulo tecnico (teorico) 7 ore + modulo pratico variabile come segue
          carrelli industriali semoventi (4 ore),
          carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore),
          carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore),
          carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore)
 
ATTENZIONE
Secondo la normativa sopra evidenziata, a partire dal 12 Marzo 2013, i lavoratori dipendenti e autonomi del settore agricolo, che intendono operare con le attrezzature in questione, senza rientrare nelle casistiche previste dalle disposizioni transitorie, dovranno necessariamente provvedere a frequentare i corsi di formazione al fine di munirsi del relativo attestato di abilitazione.
L’abilitazione è indispensabile agli effetti del rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.