I regolamenti applicativi Reg. (CE) n. 606/2009 del 10 luglio 2009, il Reg. (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 relativi rispettivamente alle pratiche enologiche e alle DOP/IGP – etichettatura, sono stati pubblicati su GUUE n. 193 del 24 luglio 2009
Sintetizziamo le principali novità a carico del settore vitivinicolo, introdotte dai regolamenti indicati.
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Sistema DOP, IGP, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (Reg. (CE) n. 479/2008 art. 33-63 e Reg. (CE) n. 607/2009)
L’OCM vino ed il Reg. (CE) n. 607/2009 propongono delle importanti novità per il settore vitivinicolo soprattutto a carico del sistema delle denominazioni di origine.
Designazione
Scompariranno le diciture “vino da tavola” e “VQPRD” e si applicheranno anche al vino le definizioni comunitarie di DOP e IGP. La definizione di DOP (art. 34 Reg. (CE) n. 479/2008) ricalca quella delle nostre DOC così come la definizione di IGP richiama quella delle IGT con la differenza basilare di porre, anche per le IGT, il vincolo alla vinificazione in zona di origine.
Per agevolare il passaggio degli operatori alle nuove disposizioni per le DOP/IGP senza oneri eccessivi è prevista una deroga alla vinificazione in zona (art. 6 Reg. (CE) n. 607/2009), purché lo preveda il singolo disciplinare di produzione, secondo cui un vino DOP/IGP può essere vinificato anche nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata oppure in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in una unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali. In più per salvaguardare le particolari esigenze delle IGP è consentito produrle fuori zona fino al 31 dicembre 2012.
Fondamentale evidenziare che le DOP/IGP non sostituiranno le nostre DOCG, DOC ed IGT, e richiamare l’attenzione sulla possibilità data al produttore di usare in etichetta, se lo preferisce, la sola dicitura nazionale DOCG, DOC o IGT (art. 59 Reg. (CE) n. 479/2008 comma 3).
Registro
L’OCM vino prevede una protezione più ampia per le denominazioni comunitarie mediante la costituzione di un registro elettronico delle DOP ed IGP da tutelare a livello internazionale (art. 46 Reg. (CE) n. 479/2008) ed una procedura europea, più lunga e complessa, per la designazione e protezione delle denominazioni. Non sarà, quindi, più sufficiente il solo passaggio nazionale nel Comitato vini DOC per ottenere la designazione ma sarà necessario superare anche la verifica degli appositi uffici della Commissione con un inevitabile allungamento dei tempi. Il regolamento applicativo (art. 20 comma 5 Reg. (CE) n. 607/2009) ha tuttavia identificato le tipologie di modifica, definite minori, per le quali la procedura è demandata ai singoli Stati membri senza il passaggio a Bruxelles (ad es. modifiche che non si riferiscono al nome né alle caratteristiche essenziali del prodotto o all’area di produzione).
La protezione di una DOP o IGP si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché distintivi, ad es. Brunello di Montalcino è protetto nel suo insieme. Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una DOP o IGP, qualora presenti, ma sono il nome geografico, es Dolcetto di Ovada, non è protetto Dolcetto ma solo il nome Ovada (art. 19 Reg. (CE) n. 607/2009).
Controlli
La Commissione ha ritenuto opportuno stabilire un quadro normativo comunitario che disciplina i controlli sui vini a denominazione in modo da garantire pari condizioni di concorrenza all’interno della Comunità. Per evitare distorsioni l’OCM vino (artt. 47 e 48) stabilisce che tali controlli vengano eseguiti da organismi indipendenti. Per tale motivo dal 1 Agosto 2009, il sistema dei controlli a carico dei Consorzi posto in essere in Italia con il DM 29 marzo 2007 viene abrogato in favore di un nuovo sistema che prevede controlli effettuati da organismi pubblici o enti terzi indipendenti con costi sostenuti dai produttori.
Il Reg. (CE)n. 607/2009 (art. 25 ) prevede un esame analitico o organolettico anche per i vini IGP, l’Italia ha limitato al solo analitico la verifica annuale a carico delle IGP. Si ricorda in merito che per le IGP, per il primo anno di applicazione della nuova normativa, i controlli saranno effettuati dall’ICQ.
Il controllo obbligatorio prevede un’ispezione ai locali degli operatori e ai prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione in base ad un piano di ispezione specificamente redatto ( art. 25 Reg. (CE) n. 607/2009).
Etichettatura
Per quanto concerne l’etichettatura l’OCM vino prevede indicazioni obbligatorie che non sono molto dissimili dalle attuali. Nella figura seguente si riporta un esempio di nuova etichetta.
Figura 1: Etichetta riportante le indicazioni obbligatorie ai sensi del nuovo regolamento comunitario
Le indicazioni obbligatorie devono figurare nello stesso campo visivo ad eccezione del numero di lotto, delle indicazioni sui solfiti e dell’importatore, qualora previsto, che possono essere riportate anche fuori (art. 50 Reg. (CE)n. 607/2009).
Di seguito si richiama, invece, l’elenco delle diciture che facoltativamente il produttore può scegliere di riportare in etichetta (Art. 60 Reg. (CE) n. 479/2008 e artt. 61-67 Reg. (CE) n. 607/2009).
• annata ( se 85% di uva è raccolta nell’anno di riferimento);
• una o più varietà di uva da vino (se 85%del prodotto è stato ottenuto da uve di tale varietà);
• termini che indicano il tenore in zucchero (secco, abboccato, amabile…con tolleranza di 3 gr/l);
• per le DOP e IGP le menzioni tradizionali relative al metodo di produzione (passito) al periodo di invecchiamento (stravecchio) alla qualità (superiore) e così via);
• simbolo comunitario di DOP e IGP:
• termini che si riferiscono a metodi di produzione (metodo tradizionale, metodo classico…);
• pittogramma con l’indicazione degli allergeni;
• nome di un’area geografica più grande o più piccola dell’area geografica delimitata. Nel caso di area più piccola l’85% dell’uva deve provenire dall’area ristretta ed il restante 15% dall’area geografica della DOP o IGP di riferimento.
E’ indispensabile ricordare che il testo prevede una proroga per l’utilizzo delle nuove diciture che consentirà ai produttori di predisporre le proprie etichette a norma per tempo. Il regolamento Reg. (CE) n. 607/2009 (art. 73 comma 4), infatti, stabilisce che i vini immessi in commercio od etichettati prima del 31 dicembre 2010, secondo le disposizioni in vigore fino al 1 agosto 2009, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Vini varietali
Il Reg. (CE) n. 607/2009 (artt. 62,63) disciplina l’uso dei vitigni in etichetta per i vini senza DOP o IGP. Gli Stati Membri possono decidere di usare il termine “vino varietale” seguito dal nome dello Stato membro e dal nome del vitigno (es. Vino varietale Cabernet Italia).
Il nome del vitigno o di un suo sinonimo può essere indicato solo se sono rispettate alcune condizioni:
o i nomi devono essere quelli indicati nella classificazione delle varietà di uve da vino;
o qualora sia nominato un solo vitigno o un suo sinonimo almeno l’85% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, qualora siano nominati due o più vitigni o i loro sinonimi il 100% del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà e le varietà devono figurare in ordine decrescente di percentuale ed con caratteri della stessa dimensione,
o i vini devono essere opportunamente certificati in ogni fase della produzione, compreso l’imbottigliamento, da organismi di controllo indipendenti (autorità pubbliche o organismi di certificazione) con costi a carico dei produttori. Gli Stati membri possono decidere di effettuare anche un esame organolettico ed analitico. I controlli saranno casuali, a campione o sistematici.
In merito ai controlli per i vini varietali si specifica che in Italia la materia è di competenza regionale per cui saranno le Regioni e Province Autonome a stabilire le norme specifiche per i controllo di tali produzioni. Ad oggi non è stata emanata alcuna norma in proposito, l’auspicio è che esse possa essere uniformemente applicata su tutto il territorio nazionale e che assicuri la doverosa tracciabilità delle uve prima e del prodotto finale poi. Si specifica inoltre che i vini varietali possono essere ottenuti da uve vendemmiate a partire dal 2009.
L’Italia ha stilato una lista (mediante un decreto che alla data della presente circolare risulta ancora in bozza) che consente di riportare in etichetta solo i seguenti vitigni: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.
Pratiche enologiche e relative restrizioni (Reg. (CE) n. 479/2008 art.26-32 e Reg. (CE) n. 606/2009)
Il Reg. (CE) n. 606/2009 offre un quadro dettagliato di tutte le pratiche enologiche consentite nel territorio comunitario.
Il testo sistematizza ciò che è consolidato dalla tradizione enologica dei vari Paesi ed in parte introduce nuove pratiche enologiche innovative e per taluni aspetti controversi.
Per l’autorizzazione di nuove pratiche enologiche, la Commissione si è basata sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate.
Un riferimento particolare va fatto alla Dealcolazione (appendice 10 allegato IA) ovvero l’allontanamento dell’alcol per ottenere un vino con una gradazione più bassa ma che al contempo conservi la struttura del vino originario.
Il Reg. (CE) n. 606/2009 prevede alcune prescrizioni: ovvero che la tecnica non venga utilizzata su vini con difetti organolettici e che deve essere eseguita sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico specializzato e soprattutto che non può essere allontanato alcol per più di 2 gradi/Vol.
Non sono però indicate le tecniche sottrattive utilizzabili (membrane o spinning cone o altro) che possono essere molto invasive per il prodotto né sono state poste limitazioni alla tipologia di vino su cui è applicabile la regola.
La Commissione ha voluto ridurre di 10 milligrammi/litro la quantità massima consentita di SO2 per allinearsi ai limiti dell’OIV e prevede di esaminare a breve un ulteriore riduzione dei valori limite. Confagricoltura ha chiesto di inserire fra le deroghe previste (300 mg/litro) anche i vini italiani DOC Passiti che sono nelle stesse condizioni produttive di altri vini europei già prodotti con deroghe. E’ stata ottenuta la deroga per la DOC Loazzolo (Piemonte).
Il Reg. (CE) n. 606/2009 definisce la pratica del taglio e ne disciplina l’uso al fine di evitare abusi. Il taglio è definito come la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.
Su questo tema è nota la questione inerente il vino rosato. Inizialmente la Commissione aveva intenzione di introdurre la possibilità di produrre rosato dal taglio di vino rosso e vino bianco a scapito dei produttori tradizionali di rosé che invece vinificano solo le uve rosse con un procedimento delicato e particolare. La pressione dei produttori europei ha fatto eliminare questa previsione dal testo (comma 1 art. 8 Reg. (CE) n. 606/2009).
Rimane la possibilità per gli Stati membri di limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine.
Reg. (CE) n. 436/2009 su schedario viticolo, dichiarazioni, documenti di accompagnamento e tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Il Reg. (CE) n. 436/2009 sostanzialmente riprende le previsioni già in vigore con il Reg.(CE) n.649/87 (schedario viticolo), con il Reg.(CE) n. 884/2001 (documenti di accompagnamento e registri) e con il Reg. (CE) n.1282/2001 (dichiarazione di produzione e giacenza), recependo le nuove disposizioni dell’OCM vino in merito.
In linea generale le previsioni comunitarie rimangono le stesse. Il Regolamento dà facoltà agli Stati membri di normare ulteriormente la materia oggetto del regolamento stesso ma ad oggi non sono state ancora aggiornate le relative disposizioni nazionali. Il DM 19 dicembre 1994 n. 768 recante la disposizioni nazionali relative ai documenti di trasporto e alla tenuta dei registri, stante a quanto riferito dall’ICQ, sarà modificato a breve ma non prima della prossima vendemmia. Fino a quel momento rimane comunque valido per gli aspetti contemplati.
Per quanto concerne le dichiarazioni di raccolta e produzione la Commissione propone un aggiornamento dei formulari cercando di differenziare per ogni particella le tipologie produttive (DOP, IGP, varietali, vini senza DOP e IGP)le quantità prodotte vinificate o vendute. Lascia comunque agli stati membri la scelta della formulazione nella quale le informazioni richieste vengono fornite dagli operatori. Il Regolamento sposta in avanti i termini di presentazione di alcune dichiarazioni, fissando al 15 gennaio di ciascun anno la presentazione della dichiarazione di raccolta e produzione.
Una novità più stringente è da collegarsi con la tenuta dei registri . Il Regolamento prevede che vengano annotate sui registri 21 operazioni fra cui il taglio, l’uso dei trucioli, la dealcolazione. La Commissione ritiene che i prodotti utilizzati in determinate pratiche enologiche soprattutto per l’arricchimento , l’acidificazione e dolcificazione sono particolarmente esposti al rischio di usi fraudolenti per tanto deve essere obbligatoria la tenuta dei registri che consente agli organismi competenti di controllarne la circolazione e l’utilizzazione.
Una specificazione va fatta a seguito di alcune segnalazioni sulla tenuta di registri speciali per l’uso di anidride solforosa, bisolfito di potassio e metabisolfito di potassio. L’Ispettorato centrale in merito a tale questione, stante quanto riferito da alcuni funzionari, non prevede registri speciali per tali sostanze.
Ai sensi dell’art. 14 del DM 768/94 i registri separati o conti speciali sono tenuti per particolari categorie di vino non per tutte le categorie. Per cui i solfiti andrebbero annotati nei normali registri di carico e scarico. L’ICQ raccomanda di annotare correttamente natura e quantità dei solfiti usati.