Forniamo alcune prime informazioni sulla recente circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della Salute in merito applicazione del D.lgs. 194/08 (fai click   >>qui<<   per scaricare l’allegato), relativo alle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo Il del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Una interpretazione troppo stringente del D.lgs 194/08 imponeva anche alla produzione primaria il pagamento dei controlli sanitari, indipendentemente dalla natura e gravità del rischio alimentare nonché dalla consistenza economica dell’azienda, in palese violazione dei principi riportati nel regolamento europeo 882/2004.
Su questo aspetto va subito sottolineato che, a seguito della prima applicazione del dispositivo di legge, la Confagricoltura si è impegnata affinché il costo dei controlli non ricadesse sulle aziende agricole.
A seguito delle numerose sollecitazioni pervenute al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e delle riunioni svoltesi con le parti interessate, è stata quindi diramata la circolare ministeriale del 17/04/09, che in riferimento all’art. 1 del D.lgs. 194/08, esclude, allo stato attuale, la produzione primaria dal campo di applicazione del decreto e quindi dal pagamento delle relative tariffe. Le attività che ricadono nella produzione primaria sono definite nelle linee guida applicative del Regolamento CE/852/2004 di cui all’accordo Stato-Regioni rep. n. 2470 del 9/2006 (fai click   >>qui<<   per scaricare l’allegato).
L’attività di trasporto del proprio prodotto o animale ad uno stabilimento di stoccaggio, trasformazione o macello è considerata nelle attività della produzione primaria, quindi non ricadente nel pagamento delle tariffe.
È altresì considerata attività della produzione primaria lo stoccaggio del latte crudo in azienda prima di inviarlo allo stabilimento di trattamento primario.
Al contrario le operazioni di trasformazione e confezionamento del prodotto o l’immagazzinamento del prodotto trasformato (ad esempio olio, vino), non rientrando nella produzione primaria, sono soggette al pagamento delle tariffe previste.
Tuttavia come riportato nella circolare, relativamente all’interpretazione della sezione 6 dell’allegato A del decreto, sono soggette al pagamento della tariffa solo le aziende che commercializzano non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50% (attività prevalente all’ingrosso). Se l’operatore svolge più attività, si applica la tariffa relativa all’attività prevalente.
Nell’interpretazione dell’art. 4 del decreto la circolare specifica che saranno considerati controlli suppletivi, a totale carico dell’azienda controllata, tutti i nuovi controlli effettuati dall’autorità pubblica (compresi i N.A.S.), tesi a verificare la rimozione di non conformità rilevate nel primo controllo (sono esclusi i controlli che non richiedono una nuova presenza presso l’azienda).
Un altro importante chiarimento riguarda gli apicoltori. La circolare interpretando la sezione 6 dell’allegato A del D.lgs. 194/08 esclude dall’applicazione del decreto i produttori primari che lavorano esclusivamente il miele proveniente dalla propria azienda, così come le cooperative di smielatura e le sale pubbliche di smielatura che effettuano l’operazione di smielatura e destinano l’intero prodotto ottenuto ai singoli produttori primari che l’hanno conferito.