Sulla G.U. suppl. ordinario al n° 60 del 12 marzo 2012 è stato pubblicato l’accordo Stato/Regioni concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sarà richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5 del Dlgs n° 81/2008 (testo unico per la sicurezza).
La normativa prevista dall’accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. e quindi il 13 marzo 2013.
Le attrezzature individuate dall’accordo riguardano, in molti casi, il settore agricolo e sono:
a) piattaforme di lavoro mobili elevabili
b) gru a torre
c) gru mobile
d) gru per autocarro
e) carrelli (muletti) elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
f) trattori agricoli o forestali
g) macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli)
h) pompa per calcestruzzo
L’accordo precisa che la formazione degli addetti, prevista nel testo in esame, essendo formazione specifica per l’uso delle singole attrezzature, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori, da realizzarsi ai sensi dell’art. 37 della Dlgs 81/2008.
Le partecipazione degli addetti ai corsi di formazione specifica deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi come base minima.
I percorsi formativi sono strutturati in moduli teorici e pratici, con verifiche intermedie e finali. Al termine dei moduli devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
Se le prove vengono superate, i responsabili degli Enti formativi riconosciuti, rilasciano agli interessati gli attestati di abilitazione validi per 5 anni dal rilascio. Entro il quinquennio l’abilitazione deve essere rinnovata con la partecipazione ad un corso di aggiornamento.
L’attestazione di abilitazione presuppone la frequenza per il 90% del monte ore complessivo del corso.
Il testo dell’accordo prevede che i lavoratori del settore agricolo che alla data del 13 marzo 2013 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al “solo” corso di aggiornamento (durata minima di 4 ore) da effettuarsi entro il 12 marzo 2017.
A titolo esemplificativo si fa presente che i corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali prevedono, cronologicamente:
1) un modulo giuridico-normativo:………1 ora
2) un modulo tecnico:…………………2 ore
3) una prova intermedia di verifica:……——
4) un modulo pratico:…………………5 ore per trattori a ruote

……………………………………5 ore per trattori a cingoli
5) una prova di verifica finale pratica:..——