Molti ricorderanno le problematiche sorte a seguito dell’introduzione, con il D.lgs 19.11.2008 n. 194, della tassa per il finanziamento dei controlli sanitari ufficiali. Con un successivo intervento normativo (comma 3 bis dell’articolo 1 introdotto dalla legge comunitaria 2009) eravamo riusciti a far esentare dalla tassa gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile, comprese le attività connesse di trasformazione, valorizzazione, ecc. di prodotti (es. vinificazione, caseificazione, produzione di olio, ecc.).
Ciò nonostante la questione non si era completamente risolta a causa di una interpretazione della norma – sostenuta da alcune ASL – che ritenevano dovuta la tassa per gli anni antecedenti il 2010.
Ora la tassa in questione riappare con l’articolo 8 del D.L. 13.9.2012 n. 158 (in G.U. n. 214 del 13.9.2012) contenente “dispositivi urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. Con questa nuova norma, l’esenzione dalla tassa è riservata agli imprenditori agricoli la cui produzione sia inferiore a determinati quantitativi, quali ad esempio:
         Impianti di macellazione
Specie
Bovini, solipedi (cavalli, asini), ovicaprini, ratiti (struzzi)
Suini
Polli
Tacchini
Faraone
Anatre
Oche
Conigli
Selvaggina da penna
 
UGB
Numero CAPI
 
200
1.000
150.000
60.000
30.000
150.000
150.000
300.000
150.000
         Impianti di sezionamento:
o       Fino a 50 tonnellate annue per bovini, solipedi (cavalli, asini), ovicaprini, ratiti (struzzi) e avicunicoli;
o       Fino a 500 tonnellate annue per i suini.
         Centri di lavorazione della selvaggina cacciata:
o       Fino a 30 tonnellate annue.
         Stabilimenti riconosciuti per la successiva lavorazione del latte crudo:
o       Fino a 1.000 tonnellate annue.
         Lavorazione e trasformazione per l’immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura:
o       Fino a 100 tonnellate annue.
         Stabilimenti non ricompresi nell’allegato IV sezione B del Reg. CE n. 882/2004:
o       Fascia produttiva annua A e B della sezione VI.
         Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso:
o       Fino a 3.000 tonnellate.
         Produttori di vino oltre 50.000 ettolitri; (*)
         Produttori di 4a e 5 a gamma oltre 1.000 tonnellate; (*)
         Produttori di alimenti vegetali oltre 10.000 tonnellate; (*)
         Aziende agricole che operano nei mercati ortofrutticoli freschi oltre 1.000 tonnellate. (*)
(*) Per queste tipologie l’ammontare della tassa è 1.500 euro forfetari all’anno.
Naturalmente cercheremo di intervenire positivamente sulla normativa in sede di conversione del D.L. 158/2012.