Forniamo un aggiornamento sullo schema di decreto correttivo del d.lgs. 81/08 (testo unico sicurezza).
Dopo i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle parti sociali, il Governo ha acquisito anche i pareri delle competenti Commissioni parlamentari a cui, in sede di audizione, la Confagricoltura aveva ribadito alcune valutazioni e proposte di modifica dell’articolato.
I pareri parlamentari sono stati di massima favorevoli allo schema di riforma sebbene con varie osservazioni e richieste emendative, su alcune delle quali – relative all’art. 2bis (presunzione di conformità) e art. 10-bis (responsabilità del datore di lavoro) – il Ministero del lavoro si è già dichiarato disponibile ad approfondire e modificare anche sostanzialmente il testo.
Nei pareri parlamentari, sia della Camera sia del Senato, c’è anche una proposta di modifica pregiudizievole per il nostro settore – volta a limitare la possibilità di esercizio diretto del SPP nelle aziende agricole – che Confagricoltura ha prontamente contrastato con un intervento, verbale e poi scritto, sul Ministro (v. lettera riportata di seguito).
L’orientamento ministeriale, però, sarebbe favorevole ad accogliere tale proposta al fine di bilanciare la concessione fatta sul computo frazionato dei lavoratori stagionali, che pure aveva sollevato alla Camera forti obiezioni. In ogni modo, in caso di accoglimento della proposta parlamentare, Confagricoltura ha chiesto alcune compensazioni a salvaguardia della facoltà da parte del datore di lavoro di assumere direttamente tale funzione.
Completato il lavoro ministeriale di valutazione delle osservazioni, il testo sarà restituito al Consiglio dei ministri per la deliberazione finale che dovrà intervenire entro il 16 agosto prossimo, termine ultimo di scadenza previsto per l’esercizio della delega da parte del Governo.
Ricordiamo con l’occasione che il 16 agosto scade anche il termine di comunicazione all’lnail dei nominativi RLS, argomento già trattato in precedenti comunicazioni.
Restiamo in attesa degli sviluppi dell’iter emanativo del decreto correttivo per tornare sull’argomento con altre notizie.
 
A seguito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di correttivo del dlgs. 81/08 rilevo con preoccupazione la formulazione di alcune osservazioni tra cui spicca la proposta di eliminare dall’allegato II il testo della nota n. 2 specificante che, ai fini dell’esercizio diretto dei compiti di prevenzione da parte del datore di lavoro, per “addetti” si intendono, nelle aziende agricole, i lavoratori a tempo indeterminato.
La nota, già presente nel vecchio d.lgs. 626/04 e oggetto di involontaria omissione nel vigente testo, trova il suo fondamento nella particolare composizione della forza lavoro nelle aziende agricole costituite in larga parte da lavoratori stagionali e a tempo parziale la cui discontinua e variabile presenza in azienda non consentirebbe l’attuazione di alcune previsioni legislative, come appunto la scelta datoriale di svolgere in proprio il SPP, mancando una congrua prospettiva temporale e di stabilità, necessaria invece alla funzione che, peraltro, richiede anche un adeguato periodo di formazione e aggiornamento nonché una specifica organizzazione aziendale.
Ecco perché si è preferito ancorare a una stabile presenza, appunto dei lavoratori a tempo indeterminato, tale scelta il cui contenuto, ricordiamo, non incide affatto sugli obblighi di sicurezza e sui livelli di tutela prevenzionale i quali, in ogni caso, devono essere assicurati nella loro pienezza dal datore di lavoro sia che svolga direttamente i compiti di SPP sia che li affidi a terzi.
Né é pertinente il riferimento, contenuto nei pareri parlamentari, al computo dei lavoratori di cui all’art. 4 che lo schema di correttivo ha chiarito e perequato disponendo che i lavoratori agricoli a tempo determinato, indipendentemente dal tipo di lavoro agricolo svolto, vanno computati per frazioni d’ULA (ossia in rapporto alle ore effettivamente lavorate) anziché per intero, come d’altronde prescritto dalla normativa comunitaria.
Tale disposto, che riguarda una particolare tipologia di lavoratori, sana l’attuale incongruenza circa le differenti modalità del loro computo.
In relazione a quanto specificato sarebbe opportuno valutare la possibilità di confermare per le aziende agricole il limite di 10 dipendenti a tempo indeterminato per l’applicazione dell’art. 34 del d.lgs. 81108 concernente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
In ogni caso e in via decisamente subordinata, laddove si ritenesse di accogliere la proposta di sopprimere la nota 2 dell’allegato II, si dovrebbe per ragioni perequative elevare a 30 il numero degli addetti agricoli così come per il settore dell’artigianato e dell’industria e, inoltre, concedere un congruo periodo di tempo, non inferiore a due anni, per i necessari adeguamenti avendo le imprese agricole già effettuato le proprie scelte e predisposto l’organizzazione aziendale in conformità alle vigenti disposizioni confermate anche dal primo schema di correttivo.

Confido, signor Ministro, che vorrai prestare attenzione alle considerazioni sopra esposte, per noi di primaria importanza, e, in subordine almeno concedere la compensazione richiesta dell’innalzamento del numero di addetti, a sollievo dei tanti oneri e adempimenti in materia di sicurezza gravanti sulle imprese agricole.

Con vivissima cordialità,
Federico Vecchioni