Si comunica che in risposta ad apposito quesito Confederale, conseguente alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25 del 2010, in materia di proroga delle agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina, l’Agenzia delle Entrate con nota del 11/05/2010 prot. n. 2010/72683, ha finalmente chiarito i termini e le modalità entro cui opera la norma.
In particolare, veniva richiesto se ai fini della fruizione del regime agevolativo risultava ancora necessario produrre la certificazione dell’Ispettorato agrario di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 604/1954, atteso che la disposizione recata dall’art. 2 del decreto legge n. 194/2009, così come formulato, sembra stabilire l’abrogazione tacita dell’impianto normativo dettato dalla suddetta legge 604/1954. Si ricorda che quest’ultima subordinava l’applicazione dell’agevolazione de qua al rispetto di determinate condizioni tra cui l’abituale manuale coltivazione della terra da parte dei soggetti beneficiari, l’idoneità del fondi oggetto del trasferimento alla formazione o all’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina, il divieto di vendita di terreni superiori ad un ettaro nel biennio precedente all’atto di acquisto, ecc. Inoltre, al fine dell’ottenimento del beneficio era richiesta la produzione del certificato dell’Ispettorato provinciale agrario attestante la ricorrenza dei requisiti suddetti ovvero di un’attestazione provvisoria a cui doveva seguire la presentazione, entro i successivi tre anni dalla stipula dell’atto, del certificato definitivo. E’ appena il caso di precisare che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 99/2004, che disciplina la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), la suddetta agevolazione è stata estesa agli imprenditori agricoli professionali individuali e alle società in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica dello IAP.
L’Amministrazione finanziaria, accogliendo le suddette osservazioni, sostiene che la norma in commento, che trova applicazione per i soli atti posti in essere tra il 28 febbraio 2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25) e il 31 dicembre 2010, “definisce in maniera puntuale e, per alcuni aspetti, innovativi rispetto alla disciplina dettata dalla legge 604/54, i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l’accesso al regime agevolato della Piccola Proprietà Contadina”.
Pertanto, prosegue l’Agenzia “ deve ritenersi che la disposizione agevolativa introdotta con l’art. 2 comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194 non costituisca una proroga del regime previsto dalla legge n. 604 del 1954, ma una autonoma disciplina….”.
Ne deriva, dunque, che al fine di invocare le agevolazioni previste dalla disposizione in commento sarà necessario fare riferimento ai soli requisiti soggettivi ( iscrizione all’INPS del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale) ed oggettivi (atti di trasferimento a titolo oneroso, aventi ad oggetto terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti) espressamente richiamati dall’art. 2 del decreto in esame.
Viene altresì ribadito nella nota ministeriale che non si rende più necessaria la certificazione da parte dell’Ispettorato Provinciale Agrario competente che attesta la sussistenza dei requisiti suddetti.
Restano, invece, ferme, le cause di decadenza che consistono nell’alienazione volontaria dei terreni entro i cinque anni dall’acquisto o la destinazione ad uso diverso da quello agricolo, fatto salvo il disposto di cui all’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 228/2001 (espressamente richiamato dal decreto in esame), in base al quale non incorre dalla decadenza dei benefici il contribuente che durante il quinquennio dall’acquisto, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del c.c., nonché in ogni caso di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
In allegato la copia della consulenza giuridica.