Da oggi, 24 ottobre 2012, è in vigore l’articolo 62 del D.L. 24/01/2012, n. 1, relativo alla Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
In una nostra precedente comunicazione (click qui per visualizzare la notizia), avevamo già affrontato l’argomento elencando le principali novità. Riportiamo invece adesso i riferimenti normativi:

– Art. 62 del D.L. 24/01/2012 (click QUI per scaricare);

– Decreto applicativo. Versione del 22.10.2012 (click QUI per scaricare);
(Nel Decreto, a pagina 7, viene citato l’articolo 22 della Legge 18 febbraio 1999 che viene riproposto di seguito)

– Art. 22 L. 18/02/1999 n. 28 (click QUI per scaricare).


Nei giorni scorsi è stato firmato il Decreto applicativo dell’art. 62 della Legge n. 27/2012. Tale articolo detta le norme, che entrano in vigore il giorno 24 ottobre, relative alle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari effettuate nel territorio italiano, ad eccezione di quelle concluse con il consumatore finale.
La nostra Associazione si sta attivando per organizzare delle riunioni che entrino nel dettaglio di quanto previsto dalla nuova normativa, nella speranza che nel frattempo il Ministero chiarisca i molteplici dubbi che stanno sorgendo nell’applicazione di tale Decreto.
Con questa informativa desideriamo mettere alla Vostra conoscenza i punti essenziali della normativa. Particolare attenzione deve essere posta al regime pesantemente sanzionatorio previsto nei confronti di chi contravviene alle nuove regole, essendo previste sanzioni che in alcuni casi possono arrivare a cifre rilevanti.
In estrema sintesi:
 
·               I contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari (vino, mais, latte, formaggi…, ma anche piante e fiori), ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità e devono contenere le seguenti informazioni:
*                   durata del contratto
*                   quantità del prodotto venduto
*                   le caratteristiche del prodotto venduto
*                   il prezzo di vendita
*                   le modalità di consegna
*                   le modalità di pagamento
 
·               Per “forma scritta” del contratto si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta tra le parti, anche a mezzo fax, mail, ecc…, che manifesta la volontà dei contraenti di chiudere un contratto di vendita di prodotto agricolo o alimentare; non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 62 le cessioni istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito ed i conferimenti effettuati dai soci a cooperative ed organizzazioni di produttori.
 
·               Gli elementi essenziali di cui al punto precedente possono essere contenuti nei documenti di seguito elencati:
– contratti quadro, accordi quadro, contratti di base;
– contratto di cessione del prodotto;
– documento di trasporto e consegna (DDT) ovvero fattura (c.d. fattura parlante);
– ordini di acquisto.
 
·               Per cui, nel caso non si stipuli un contratto scritto vero e proprio, con sottoscrizione del venditore e dell’acquirente, si possono elencare tutti gli elementi essenziali (e quindi: durata del contratto, la quantità del prodotto venduto, le sue caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità di consegna e pagamento), integrando i documenti di trasporto o di consegna, nonché le fatture, con l’aggiunta però della seguente dicitura obbligatoria:
Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
 
·               Il pagamento del corrispettivo relativo alle cessioni dei prodotti agricoli deve essere effettuato entro 30 giorni per le merci deteriorabili (ad es. latte, prodotti preconfezionati con scadenza inferiore ai sessanta giorni, carne, ecc…) ed entro 60 giorni per le merci non deteriorabili (ad es. vino, piante, animali vivi, ecc…). Tali termini decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura: in caso di mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che essa sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. La data di ricevimento della fattura è validamente dimostrata solo nel caso di consegna della fattura a mano (con data e firma per ricevuta), di invio a mezzo raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC). Il fornitore deve emettere fatture separate per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento diversi (30 o 60 giorni).
 
·               Nel caso della cessione di prodotti alcolici (vino, birra, ecc.) a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, il corrispettivo deve essere versato entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro della merce e quindi non si fa riferimento alla emissione della fattura, questo come previsto dall’art. 22 della Legge n. 28/1999.
 
·               A carico del debitore, in caso di ritardato pagamento, sono posti automaticamente gli interessi (dal giorno successivo alla scadenza del termine), nella misura attualmente fissata nel 10%.
A carico del debitore, sempre in caso di ritardato pagamento, è prevista inoltre una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 500.000,00, in ragione della ricorrenza e della misura dei ritardi.