Scaduto il termine del 30 settembre per effettuare le operazioni agevolate di assegnazione, cessione e trasformazione, si profila la necessità di capire le conseguenze che ricadono sui contratti di affitto relativi ai beni oggetto di assegnazione e cessione.

Si ritiene, infatti, che tali contratti non debbano essere rifatti, proseguendo a nome del socio assegnatario, ma si rendono necessarie alcune comunicazioni.

Il socio assegnatario, innanzitutto, dovrà comunicare il cambio del locatore al condominio ed all’inquilino, ed entro trenta giorni dall’assegnazione dovrà comunicare il cambio del locatore all’Agenzia delle Entrate mediante modello RLI.

Successivamente, nel caso in cui oggetto dell’assegnazione sia un fabbricato strumentale, occorrerà versare il conguaglio dell’imposta di registro, la società, infatti, assolve l’imposta di registro nella misura dell’1%, mentre per i soggetti privati è del 2%.

Qualora il nuovo locatore opti per la cedolare secca ai fini delle imposte dirette, dovrà, come consuetudine, comunicare l’opzione all’inquilino con lettera raccomandata.

La società che ha assegnato i beni potrebbero dover comunicare l’eventuale cessazione della attività di locazione al Registro delle imprese e all’Agenzia delle Entrate (variazione dati Iva), dovrà poi versare l’Iva eventualmente dovuta a seguito dell’assegnazione entro la il termine ordinario della liquidazione mensile o trimestrale.

L’imposta sul valore aggiunto dovuta per effetto della rettifica della detrazione (art. 19-bis 2 del Dpr 633/1972) dovrà essere invece versata in sede di conguaglio della dichiarazione annuale (16 marzo 2017). Infine, alla scadenza del 30 novembre 2016 e quella successiva del 16 giugno 2017, la società dovrà versare le imposte sostitutive dovute per l’assegnazione.

Nell’ambito delle trasformazioni agevolate, a seguito della variazione dati al Registro delle imprese e all’Agenzia delle Entrate, la società chiude la partita IVA e prosegue l’attività mantenendo il numero di codice fiscale.

Si ritiene che per i contratti di affitto di immobili abitativi e terreni agricoli non sia necessario alcun adempimento, in quanto non muta il codice fiscale del locatore e nemmeno l’imposta di registro dovuta, mentre nel caso di fabbricati strumentali occorrerà versare la maggior imposta di registro dell’1%, adeguandola al 2%.

Dalla data della trasformazione i canoni della locazione percepiti non saranno più documentati da fattura ma da semplice ricevuta soggetta al imposta di bollo di due euro se l’importo è superiore al 77,47 euro.

Infine, se la società trasformanda era di capitali dovrà presentare il modello Unico 2016 per il periodo precedente la trasformazione entro il non mese successivo (generalmente giugno 2017).

Invece se la trasformazione ha riguardato una società di persone il termine del modello Unico rimane quello ordinario.