Con circolare n. 24/E del 15 giugno u.s. l’Agenzia delle Entrate ha diramato importanti chiarimenti in ordine all’utilizzo da parte di soci o familiari dell’imprenditore di beni relativi all’impresa per fini privati, a norma dell’art. 2, commi 36-terdecies e seguenti, del D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011.
Più in particolare, le disposizioni in esame sono dirette a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, cioè senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile in base a una libera contrattazione. A tal fine, si prevede in capo ai soggetti che ricevono in godimento i beni aziendali, la tassazione, a norma dell’art. 67 del TUIR (redditi diversi), di un reddito pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo pattuito che, come detto, in alcuni casi può anche essere pari a zero. Per il soggetto concedente (società o imprenditore individuale), è disposta la indeducibilità dei costi sostenuti per i relativi beni.
In aggiunta, è sancito l’obbligo per i soggetti interessati di comunicare i dati relativi ai beni concessi o ricevuti in godimento, il cui termine di invio è stato prorogato dal 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012.
La circolare precisa che la disciplina non trova applicazione, per le società semplici che non svolgono attività commerciali e che tra i soggetti utilizzatori non vanno considerati i soci delle medesime, ai fini della determinazione del reddito diverso.
Tuttavia, resta da verificare se permane l’obbligo di effettuare, comunque, la comunicazione, di cui sopra, anche in capo alle predette società e soggetti utilizzatori visto che la circolare in commento afferma che tale adempimento non è disciplinato dallo stesso documento di prassi.