Con la risposta ad un’istanza di interpello del 9/9/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il “superbonus” del 110% potrà essere fruito, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale F/2 denominati “unità collabenti”. Questo perché, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come degli edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti ed individuati catastalmente.

Ricordiamo che la detrazione “superbonus” del 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) e per il consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico. E’ previsto il limite massimo di due unità immobiliari oggetto degli interventi, che non opera nel caso di interventi anti sismici.

Si ricorda inoltre che è possibile usufruire del bonus sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Si può inoltre effettuare la cessione del credito d’imposta alle banche, o altri intermediari finanziari.