Ci sarà tempo fino al 28 dicembre 2021 per inviare l’istanza per richiedere il contributo perequativo, il contributo a fondo perduto riconosciuto “Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

L’istanza può essere inviata direttamente o tramite intermediari, sia utilizzando Entratel o Fisconline sia il servizio web del portale Fatture e corrispettivi.

Dopo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 che ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio, e dopo il decreto MEF 12 novembre 2021 con cui sono state definite le modalità di determinazione del contributo, è arrivato l’ultimo tassello: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui viene approvato il modello di istanza e, soprattutto, si apre il canale per la trasmissione, reperibile sul sito internet della stessa Agenzia.

L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

L’aiuto spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, dedotti i contributi già ricevuti dall’Agenzia, in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nella compilazione dell’istanza occorre fare particolare attenzione alla disciplina UE sugli aiuti di Stato.

In particolare, occorre attestare, in autocertificazione, l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

L’erogazione del contributo, sempre che il fruitore non abbia scelto di percepirlo come credito d’imposta da compensare nel modello F24, è effettuata, dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.