E’ quanto previsto da un emendamento approvato per la conversione in legge del Dl 51/2023.
Resta fermo, invece, al 30 giugno il termine per l’utilizzo del credito maturato nel quarto trimestre.
Il credito di imposta in esame è quello che spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in misura pari al 20% delle spese sostenute per gli acquisti di carburante da destinare alla trazione dei mezzi per l’esercizio della sola attività agricola e della pesca, effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
Non si tratta della prima proroga per questa misura. Inizialmente, la scadenza era fissata al 31 dicembre 2022; successivamente, la legge 197/2022 ha definito le specifiche regole di utilizzo del credito del terzo trimestre e ha previsto, quale scadenza, il termine del 31 marzo 2023.
La legge di conversione del Dl 198/2022 (decreto Milleproroghe) ha poi previsto un ulteriore differimento del termine al 30 giugno 2023; infine, nel testo del Dl 51/2023 viene ora prevista l’aggiunta dell’articolo 8-bis che modifica l’articolo 7 del Dl 115/2022 sostituendo il termine del 30 giugno 2023 con quello del 30 settembre.
Il credito, oltre che in compensazione orizzontale, può essere anche ceduto a terzi, per intero e, in questo caso, l’acquirente deve usarlo entro lo stesso termine del 30 settembre.
A oggi, il termine per effettuare la cessione del credito del terzo trimestre è fissata al 21 giugno ma sarà presumibilmente differita tenendo conto dell’attuale proroga.
La proroga non viene estesa, invece, al credito di imposta del quarto trimestre (disciplinato dall’articolo 2 del Dl 144/2022) per il quale l’utilizzo va quindi concluso entro il 30 giugno e l’eventuale cessione a terzi, entro il 21 giugno.
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