E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Mipaaf 15 giugno 2016 “Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto” che attua quanto riportato nel Collegato Ambientale in materia di amianto.

Si ricorda che l’articolo 56 del Collegato ambientale ha disposto per i soggetti titolari di reddito d’impresa che nel 2016 hanno eseguito interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 2 febbraio 2016, nei limiti di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il credito spetta per investimenti di importo superiore a 20 mila euro ed è concesso nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento 1407/2013 in materia di “de minimis” (non agricolo).

In relazione a quest’ultimo aspetto si evidenzia che il Reg. 1407/2013 non si applica al settore della produzione primaria. Risultano escluse le imprese che operano nei settori riconducibili ai Regolamenti (UE) n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale),n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo)e n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Rientrano però nell’ambito di applicazione le attività di trasformazione e commercializzazione.

Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di:

  • rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati
  • dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamenti in impianti autorizzati, di:

  • lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit
  • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto
  • sistemi di coibentazione industriale in amianto

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 € per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (16 novembre) e sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate possono presentare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, da presentarsi esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.

Tabella riassuntiva